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Il vessillo nella tomba

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Una tomba, vicino a quella dei genitori del padre-tutore, nello sfondo le montagne, dove riposa, finalmente in pace, il corpo di Eluana Englaro, siamo nel cimitero innevato a Paluzza in provincia di Udine.

Una donna eroica. Ad un mio amico giornalista (professionista) che mi chiedeva come avrei rappresentato la vicenda di Eluana se fossi stato un fotoreporter, ho risposto nel modo seguente.

L’ultima immagine (la nona) è quella del cimitero che ho trasmesso direttamente dentro gli occhi del lettore.

La prima è quella della Eluana sorridente e radiosa che ormai tutti conoscono.

La seconda è quella del punto esatto in cui è avvenuto l’incidente tremendo.

La terza è quella dell’esterno della casa dove abitava assieme ai suoi genitori.

La quarta è quella della Casa di Cura di Lecco dove viveva nel modo che poteva.

La quinta è quella del palazzo del tribunale di Lecco.

La sesta è quella del palazzo del tribunale di Milano.

La settima è quella del palazzo della Corte di Cassazione a Roma.

La penultima è quella della casa di Cura di Udine dove è stata “preparata” per essere accompagnata verso la sua ultima dimora.

Tutte immagini “pubbliche” come si vede; niente di “riservato” o che attenga alla privatezza di chiunque si sia trovato direttamente o indirettamente coinvolto in questa vicenda tragica.

Immagini pubbliche perché Eluana, suo malgrado, ecco perché è eroica, è divenuta un’immagine pubblica; anzi è divenuta, eroicamente appunto, un’immagine-vessillo. Anzi. Una donna trasformata nel vessillo (rosa come quello degli antichi soldati romani) attaccato, con barra trasversale, sull’asta del diritto alla morte. Un vessillo offerto ai venti incerti della giurisprudenza italiana dove, per ora, non trova riparo l’eutanasia. Una parola tremenda che si preferisce non pronunciare, solo applicare. E mentre la pietà dovuta ai morti dissolveva il vessillo (lassù fra i sereni monti del Friuli innevato), c’è chi ha festeggiato, come racconta il giornalista Giuseppe Villa in un graffiante appunto (su Il Giornale del 10 febbraio 2009) all’avv. Giuseppe Campeis che non ha temuto di immaginare fattibile il festeggiare con “i giornalisti della stampa amica”, nella sua villa di Fraelacco di Trigesimo, in provincia di Udine, l’obiettivo mortale raggiunto: l’aver aiutato gratuitamente Beppino Englaro a portare a compimento, proprio nella terra friulana, il finale decreto della Corte d’Appello di Milano.

Si festeggia perché l’Eutanasia ha finalmente trovato ospitalità nella sala d’aspetto del sistema giuridico italiano?

No. Solo perché, come evincibile da un articolo del Corriere della Sera dell’11 febbraio 2009, quell’obiettivo mortale era allo stesso tempo anche “una battaglia di diritto”, come lo stesso Avv. Campeis ha spiegato a Marco Imarisio del Corriere della Sera che lo intervistava.

Non possiamo, davvero, comprendere quello che sta accadendo se non facciamo lo sforzo di fare molti, moltissimi passi temporali nel passato. Prima di avventurarci in una vera foresta documentale conviene che brevemente spieghiamo il significato del termine “Eutanasia” che verrà utilizzato raramente nella documentazione che prenderemo in esame ma che fa da sfondo, forse involontario ma non invisibile, all’intera vicenda di Eluana Englaro. Eutanasia viene dal termine greco eu – thànatos (morte) e significa – in campo medico – “rapida conclusione, con qualsiasi mezzo atto a procurare la morte in modo non doloroso, di un processo patologico a prognosi infausta e accompagnato da sofferenze ritenute intollerabili. Assume anche il significato di morte tranquilla e naturale”. (dal Vocabolario della Lingua Italiana di Nicola Zingarelli). Oggi viene anche definita come “la dolce morte”.

Riprendiamo questo cammino, non certo giocoso.

Tutto, giuridicamente, inizia quando alla Magistratura viene chiesto che un diritto personale, esprimibile con atto di volontà manifesto o manifestabile – come è il diritto giuridicamente riconosciuto ad ogni persona malata di rinunciare ad interventi medici che potrebbero prolungare la sua vita – sia traslato ad un terzo; in questo caso, un terzo con la funzione di tutore della persona non in grado di esprimere quello stesso atto di volontà rinunciativa.

Il vessillifero è dunque un padre-tutore, un testardo e determinato montanaro friulano, che ha deciso di chiedere ai giudici italiani, per sua figlia Eluana, medicalmente riconosciuta in stato vegetativo permanente (SVP), il diritto alla morte. Un diritto che il padre-tutore concretizza nella richiesta di sospensione dell’alimentazione artificiale, considerata accanimento terapeutico, a nome e per conto della figlia che non può manifestare la sua volontà. Anzi agli intervistatori fa una precisa affermazione “Eluana sono io”.

Dunque, dovremmo dedurne, che è per poter agire in questa sorta di trasferimento di personalità (Eluana è dentro di me, io sono Eluana) che supera i limiti della tutorialità, che Beppino Englaro ha attivato gli strumenti giuridici che gli permettessero di agire (senza distinzione – ma è comprensibile – fra campo legale e campo emotivo) non solo a nome e per conto della figlia, ma concretamente incarnandola lui stesso.

Eppure, avendo ben presente l’emotività che avvolge l’interezza di questa vicenda vista dall’interno della famiglia Englaro, almeno chi cerca di comprendere dall’esterno, utilizzando davvero tutta la comprensione umana possibile, non può che sfuggire a questa autoidentificazione e vedere invece due distinte persone vive. Una che è tutore dell’altra perché non in grado di manifestare la propria volontà.

Ma chi si trova in Stato Vegetativo Permanente (SVP) è vivo o è morto?

O meglio quando si può definire morta una persona. Non è una questione secondaria e, infatti, se ne è occupato il potere legislativo con l’emanazione della legge n. 578 il 29 dicembre 1993, quando ormai da un anno alla famiglia Englaro era stato comunicato che la loro Eluana si trovava in Stato Vegetativo Permanente. La legge ha per titolo “Norme per l’accertamento e la certificazione di morte”. Ecco l’art. 1:

Art. 1 – Definizione di morte

1. La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo.

Dunque Eluana, anche secondo la legge, era considerata viva; possedeva infatti autonoma attività respiratoria e cardiovascolare, dormiva, si svegliava, aveva anche i cicli mestruali, prima che morisse per privazione dell’alimentazione e dell’idratazione artificiale che le venivano somministrate con sonda nasogastrica.

In Italia al singolo cittadino viene riconosciuto il diritto di rifiutare un trattamento terapeutico, configurandosi questo diritto all’interno di quello di poter liberamente e singolarmente disporre per quanto riguarda il proprio corpo. Ci troviamo incontestabilmente all’interno della singolarissima e delicatissima sfera delle libertà di ogni singolo individuo.

Se, invece che in Italia, fossimo negli Stati Uniti d’America dove, dal 15 marzo 1996, l’Associazione Medica nazionale ha definito l’alimentazione artificiale di soggetti in SVP un “trattamento terapeutico”, in ciò supportata dall’Institute of Medical Ethics, non sarebbe sorto il caso Eluana Englaro, perché dal 1996 il suo tutore-padre, in sua vece, avrebbe rinunciato all’alimentazione artificiale, in quanto considerata trattamento terapeutico e quindi, anche identificabile come “accanimento terapeutico”.

Il signor Beppino Englaro, come è detto nella memoria collegata al reclamo presentato nel marzo del 1999 del quale tratteremo poi, ritiene appunto che l’alimentazione artificiale somministrata alla figlia sia configurabile come accanimento terapeutico; quindi il tutore può legalmente rifiutarlo.

Facciamo qualche piccolo passo in più anche per meglio configurare il drammatico problema che abbiamo di fronte.

Premesso che la persona che si trova nello stato di SPV non ha, evidentemente, autonomamente scelto di essere alimentata in modo artificiale e che, se questa alimentazione fosse sospesa, ne deriverebbe la morte per inedia, si ipotizza, senza dolore.

Premesso ancora che, secondo la scienza medica attuale, la Signora Eluana Englaro “è del tutto priva di funzioni mentali: non è consapevole di vivere, non ha sensazioni di alcun tipo”, constatazione che, come tutte le affermazioni provenienti dalle scienze empiriche, potrebbe essere in futuro smentita alla luce di conoscenze più accurate quanto a rapporto fra corpo e psichè.

Nello stato di SVP mancando la vita relazionale possiamo considerare l’assenza di vita umana?

E possiamo in queste valutazioni etiche affidarci a pareri medici?

Le conseguenze che derivano dalle risposte che diamo alle domande che poniamo come portatori di umanità possono direttamente e, più subdolamente, indirettamente riconoscere al mondo medico, o al mondo giuridico che ne assumesse gli orientamenti, il potere di emettere una vera e propria sentenza di morte nei confronti di una persona che anche la Legge italiana (la legge 578 del 1993), e non le interpretazioni giurisprudenziali, considera viva.

A nessuno – neanche a un padre, neanche a un tutore, neanche a un tutore-padre – può essere riconosciuto il diritto di poter decidere della morte di una persona considerata viva. Per essere più chiaro nell’esprimere il mio pensiero “personalissimo”. Non è certamente negabile il diritto a rinunciare alle cure mediche da parte del malato in grado di poter esprimere liberamente il suo assenso o dissenso alle cure mediche che gli vengono proposte. Il problema sorge quando manca una chiara posizione rinunciataria della persona ormai in SVP – che sia collocabile nel suo recente passato cosciente. Il problema sorge perché questo stesso diritto rinunciatario non può essere considerato in nessuna circostanza traslabile a persona terza; fosse anche questa il padre-tutore e quand’anche questo padre-tutore affermasse che la persona sotto la sua tutela si sarebbe avvalsa di questo diritto rinunciatario, se fosse stato cosciente. Ci troveremmo di fronte ad una presunzione di verità. Una verità presunta, proprio perché è presunta e quindi non pienamente dimostrabile, non è esattamente la verità.

Una società che supporti un sistema giuridico che riconosca il potere di vita e di morte nei confronti di persone incapaci ma vive ad un organismo o a degli individui è una società che si sta avviando verso l’autodistruzione.

Non sarebbe cosa inutile ricordare quale società europea nella prima metà del secolo scorso, aveva accettato di supportare, spesso indirettamente, le follie assassine dei costruttori di una razza “pura” con la quale non potevano convivere i “geneticamente” imperfetti. Né sarebbe inutile ricordare l’allarme su quanto sta avvenendo in nome dell’eugenetica (una disciplina che si propone il miglioramento della specie umana). Mentre si cerca la perfezione fisica nello stesso tempo si pongono barriere discriminanti nei confronti dei disabili e si definisce rifiutabile una vita se accompagnata da una grave patologia.

Con questi chiarimenti attraverso i quali ho ritenuto opportuno rendere visibile il mio pensiero su questa vicenda drammatica, torniamo alla questione posta; cioè se Eluana era considerata viva o morta.

Risulta di piena evidenza che lo stesso padre-tutore considerava sua figlia una persona viva. Se in più di una intervista dichiarava sostanzialmente: “È vero che la sospensione dell’alimentazione si trasformerebbe in una condanna a morte. È meglio una condanna a morte che una condanna a vivere una vita invivibile.”

È una questione di una delicatezza assoluta che attiene alla intimissima e personalissima sfera della – non trasferibile, non strumentalizzabile – libertà personale; al diritto alla vita; alla negazione di qualunque forma di pena di morte dichiarata dall’art. 27 della Costituzione. Sono principi ai quali debbono uniformarsi leggi, applicazioni e interpretazioni di leggi emesse da ogni ordine e grado della Magistratura. Sono valori etici non comprimibili e non eludibili. Li riporto di seguito perché potrebbe essere utile averli presenti nelle pagine che seguono.

Art. 2 La Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge…

Art. 13 La libertà personale è inviolabile.

Art. 27 Non è ammessa la pena di morte se non nei casi previsti dalle leggi militari e di guerra.

Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Una questione che tocca anzi scarnifica i sentimenti di chi si trova – anche se volontariamente e, vorremo credere, non con calcolo – nello stritolatore mediatico.

Questa battaglia giudiziaria, nel tempo che trascorrerà, produrrà effetti mortali a cui seguiranno dubbi tremendi; e sarà soprattutto allora che la compassione costruirà un velo, anzi, uno scudo protettivo.

È una questione che deve essere analizzata negli eventi in cui si è concretizzata. Senza animosità e senza pregiudizi. L’unico faro illuminante che verrà utilizzato in questa disamina è, appunto, la compassione che è propria di tutti i portatori di umanità.

18 Gennaio 1992. Una mattinata tremenda per i genitori di Eluana che sono in vacanza; verranno informati che la loro Eluana a seguito di un incidente causato da una lastra di ghiaccio sulla strada provinciale che da Calco riporta a Lecco, perdeva il controllo dell’auto andando a sbattere violentemente contro un palo. Stava tornando a casa, erano da poco passate le 3 della notte, dopo una serata – improvvisamente organizzata – con gli amici in un locale di Garlate.

L’impatto tremendo, provocando un trauma cranico (encefalico e spinale), l’aveva lasciata in coma profondo.

Per di più, una frattura della seconda vertebra cervicale faceva prevedere una paralisi totale. La cosa più importante è strappare alla morte Eluana. I medici dell’ospedale di Lecco la intubano e cercano di rianimarla; ma l’organismo di Eluana non risponde. A giugno Eluana è trasferita nell’ospedale di Sondrio dove, nel gennaio del 1993, viene fatta una diagnosi definitiva di stato vegetativo permanente. Tre anni dopo viene stilata una prognosi definitiva di stato vegetativo post traumatico irreversibile, (il termine irreversibile farebbe presumere che l’elettroencefalogramma EEC sia piatto) con l’aggravante di una tetraparesi, che ufficializza la sconnessione fra cervello e corteccia cerebrale sottoposta a trauma. Questa diagnosi è il documento chiave che permette l’interdizione di Eluana e conseguentemente l’assunzione della veste giuridica di tutore da parte di suo padre.

Un anno dopo, nel 1994, Eluana viene trasferita nella casa di cura Beato Luigi Talamoni, delle Suore Misericordine, a Lecco.

Nella sua veste di tutore riconosciuto, Beppino Englaro, l’8 maggio 1997, scrive al Primario della casa di cura in cui si trova ricoverata sua figlia chiedendo che non venga protratto lo stato vegetativo interrompendo l’alimentazione e l’idratazione artificiale.

Il Primario della casa di cura, il 23 maggio seguente, risponde al tutore di non poter aderire alla sua richiesta.

Il 18 gennaio 1999, Beppino Englaro presenta una istanza al tribunale di Lecco, chiedendo che gli venga riconosciuto, nella sua qualità di tutore, il diritto di disporre la sospensione dell’alimentazione artificiale per conto della sua tutelata.

che il Tribunale Ill. mo voglia, previa eventuale acquisizione del parere del Giudice Tutelare, autorizzarmi a dare disposizioni, per conto della tutelata affinché, ferma restando la somministrazione dei farmaci, per l’epilessia e la somministrazione di quelli che fossero eventualmente necessari per i segni del disagio fisico dovuto alla mancanza di liquidi, vengano interrotte le cure che consentono al corpo della stessa di protrarre lo stato vegetativo e pertanto l’interruzione dell’alimentazione artificiale, nonché di quelle medicine che, come le vitamine, aiutano la paziente solo nella sopravvivenza sul piano fisico.

Motiva la richiesta sottolineando lo stato patologico della figlia e la sua incapacità a compiere qualunque atto autonomo, dipendendo da altri per tutte le sue funzioni fisiologiche. In questi passaggi il padre-tutore fa riferimento ad uno stato vegetativo post traumatico irreversibile”, affermazione che crea un problema di chiarezza espositiva che attraversa tutta la documentazione esaminata; perchè, come ho accennato lo stato vegetativo irreversibile non corrisponde allo stato vegetativo permanente.

che E.E. è stata vittima, in gennaio 1992, di un gravissimo incidente stradale comportante per la stessa un trauma cranio-encefalico;

che, a causa dell’incidente sopra menzionato, E.E. vive ricoverata presso una casa di cura in stato vegetativo post traumatico irreversibile, in tetraparesi, senza manifestare con l’ambiente esterno alcun segno di contatto e del tutto incapace di sopravvivere non assistita;

che la prognosi medica per un’eventuale recupero di vita cognitiva è negativa (docc. 1, 2, 3), come riconosciuto anche nel corso del procedimento che ha condotto alla sua interdizione (doc. 4);

che tale condizione comporta un’assoluta e totale dipendenza in ogni funzione corporea da farmaci e dall’assistenza di personale medico e paramedico dedito all’accudimento e alla pulizia della paziente con riguardo, anche, a ogni più privata e intima funzione;

che, infatti, la giornata di E.E. è scandita unicamente dalle seguenti attività: la mattina alla paziente vengono lavati il viso e le parti intime e praticate delle spugnature su tutto il corpo poi, data l’assoluta mancanza di autonomia nel movimento della stessa e la conseguente costrizione in un lettino con sponde, ogni due ore si rende necessario modificare la postura della paziente da coricata e, una volta al giorno, si rende necessario adagiarla in una carrozzina con schienale ribaltabile ove, controllandola a vista per poterla trattenere in caso di caduta in avanti, viene lasciata per circa due ore in posizione quasi seduta; per lo stesso motivo le viene praticata di tanto in tanto una fisioterapia passiva;

La figlia è come un bambino appena nato che ha bisogno dei pannolini e di essere artificialmente alimentato e idratato.

(…)

che l’alimentazione e l’idratazione della paziente, nonché la somministrazione alla stessa dei farmaci, vengono praticate esclusivamente attraverso un sondino nasogastrico;

A supporto fondante di questa istanza il tutore dichiara che lo stato in cui versa la figlia sia offensivo della sua dignità.

che nella mia qualità di padre di E.E., oltre che di tutore della stessa, ho avuto modo in questi anni di constatare come e quanto la condizione in cui mia figlia versa, da lungo tempo (circa sette anni), sia offensiva della sua dignità, solo per pudore e rispetto del Tribunale fornisco, attraverso questo mio scritto, una fredda illustrazione dei fatti astenendomi dalla descrizione del travaglio e del dolore che vivo quotidianamente e che rivolgermi alla Giustizia mi comporta;

che quanto da me riferito penso possa, anche se solo in parte, offrire un quadro della reale situazione della mia tutelata e, comunque, ritengo sia sufficiente per la comprensione della mancanza di dignità umana insita in tale condizione, aggiungo che la situazione nella quale E.E. versa è ancora più distante, se possibile, dall’idea di dignità umana della stessa;

Afferma che nel passato, dopo aver fatto visita ad un amico che si trovava nelle stesse condizioni in cui si trova lei oggi; la figlia gli disse che non avrebbe voluto essere mantenuta in vita se si fosse trovata in quelle stesse condizioni.

che, a ulteriore conferma di ciò a cui ho fatto cenno sopra, E.E. in passato, in occasione della visita a un amico, in condizioni analoghe a quelle in cui la stessa attualmente versa, ebbe a dirmi che non avrebbe voluto essere tenuta in vita in condizioni così poco dignitose;

Fa quindi riferimento all’analoga richiesta indirizzata, nel maggio 1997, al primario del reparto della casa di cura in cui si trova ricoverata la figlia e della sua risposta di diniego.

Motiva quindi la sua richiesta sottolineando quanto essa sia rappresentativa della volontà della figlia. Motivazioni che ritengo debbano essere riportate per intero proprio perché costituiscono la struttura portante di questa vicenda, osservata nella sua parte giudiziale iniziale.

In questi passaggi rappresenta al tribunale la sua funzione di tutore

che, come tutore, ho inteso in questo modo interpretare la mia funzione di soggetto tenuto per legge a compiere, nel migliore interesse dell’interdetta, gli atti che questa non può compiere;

che ritengo il migliore interesse della mia tutelata quello di non essere sottoposta a cure il cui effetto sul complesso della persona non sia altro che protrarre una condizione irreversibile, lesiva della dignità umana, priva di possibilità di recupero o di miglioramento (docc. 1, 2, 3, 4 cit.);

Sottolinea che la sua funzione di tutore si definisce anche per quanto riguarda la cura della persona.

che la funzione di tutore è senza dubbio quella di rappresentare l’interdetto anche per quanto riguarda la cura della persona (art. 357 CC intitolato Funzioni del tutore dice “il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni”);

Definisce i doveri del tutore.

Il dovere di far valere eventuali volontà preesistenti del tutelato attualmente incapace.

Il dovere di poter valutare:

  • se l’utilizzo di terapie da parte dei medici, considerate invasive siano o no legittime e quindi rifiutabili.

  • se i trattamenti sanitari siano contrari alla dignità umana.

che il tutore nell’esercizio del suo dovere di cura della persona deve sia fare valere eventuali volontà dell’incapace preesistenti alla perdita della capacità, sia valutare la legittimità della somministrazione di terapie invasive sulla persona dell’incapace da parte dei medici, sia valutare la necessità che i trattamenti sanitari non siano contrari alla dignità della persona;

Qui viene rappresentata la questione chiave; e cioè se il tutore possa, per conto del tutelato incapace di decisioni, rifiutare i trattamenti medici (siamo nell’ambito del consenso informato). Il medico che cura un malato incapace di esprimere il suo consenso alle cure che gli sta praticando come se ne avesse dato, invece l’assenso, ne viola i diritti riconosciuti.

che lo stato di incapacità non può privare il soggetto del diritto di rifiutare trattamenti medici, diritto riconosciuto a tutti;

che se si dovesse ritenere il tutore privo del diritto di rappresentare il paziente incapace nelle decisioni che riguardano la salute, quest’ultimo si troverebbe nella discriminante condizione di non potere rifiutare i trattamenti, con conseguente pratica della terapia, da parte del medico, così come se lo stesso avesse ricevuto il consenso dal paziente, con conseguente grave interferenza nella fascia dei diritti e delle facoltà propri del medesimo;

Il tutore, dunque, entra nel punto dolente della questione, dichiarando che considera inutili i trattamenti terapeutici che hanno solo l’effetto di mantenere nel tempo una condizione di vita lesiva della dignità umana. Ancora si fa riferimento allo stato vegetativo irreversibile a cui si aggiunge il termine permanente. Anche qui sono costretto a rilevare che esiste il termine medico coma irreversibile che significa in pratica “morte cerebrale”. Lo stato vegetativo può essere sì considerato irreversibile ma solo fino a prova contraria: cioè che si trasformi in reversibile con il “risveglio” che non è poi così raro che avvenga.

che nel caso di E.E., assolutamente e totalmente incapace, a causa del suo stato vegetativo irreversibile e permanente da sette anni, i trattamenti terapeutici praticati sono totalmente inutili e consentono solo il perdurare di una condizione lesiva della dignità umana;

Non solo, ma il tutore dichiara che la richiesta di interruzione dei trattamenti rappresenta pienamente la volontà della figlia interdetta.

che il rifiuto dei trattamenti espresso dal tutore nel termini a cui si è fatto cenno sopra è anche l’espressione di fina volontà manifestata dall’interdetta quando si trovava in stato di totale capacità;

Se questa richiesta trovasse un diniego, il tutore ritiene che verrebbe non riconosciuto il diritto della sua tutelata, in stato di incapacità decisionale, a rifiutare le cure mediche; diritto che è invece riconosciuto ad ogni singolo cittadino.

che negare al tutore il diritto di rifiutare le cure nell’interesse del tutelato significherebbe ammettere che l’ordinamento consente a una persona capace di rifiutare, magari anche per capriccio, terapie che lo porterebbero alla totale guarigione, mentre nega a un incapace il diritto di rifiutare terapie inutili e lesive della sua dignità;

Nell’impossibilità, di fatto, della sua tutelata di potersi avvalere di un diritto riconosciuto a tutti i cittadini potrebbero ravvisarsi gli estremi di incostituzionalità.

che a quest’ultimo riguardo ho anche chiesto un parere a un legale di mia fiducia, l’avv. Maria Cristina Morelli di Milano, la quale mi ha informato di eventuali risvolti di incostituzionalità che una questione del genere può porre: “va detto che il diritto del paziente a rifiutare i trattamenti fonda la legittimazione dell’opera del medico sulla volontà del paziente stesso e delinea un processo decisionale nel quale i centri decidenti sono il paziente e il medico; ove quest’ultimo propone e informa mentre il paziente decide se accettare o meno la terapia. L’esclusione di tale possibilità in capo al tutore comporta l’esclusione dei diritti di cui agli artt. 1 e 32 Cost. con riferimento all’incapace, posto che non vi è nessun altro soggetto legittimato a esercitare tale diritto; con l’aberrante effetto di porre quest’ultimo in una condizione diversa rispetto a un soggetto capace e come tale libero di accettare o rifiutare i trattamenti sanitari; ciò in palese violazione dell’art. 3 Cost.”;

Il tribunale di Lecco il 1 marzo del 1999, acquisito il parere del giudice tutelare, dichiara inammissibile il ricorso dopo aver fatto i seguenti rilievi. Anche qui appare il termine irreversibile e rinvio il lettore alle perplessità che ho esposto.

rilevato che il ricorrente, tutore e padre dell’interdetta, ricoverata presso una casa di cura in stato vegetativo post traumatico irreversibile, ha richiesto al Tribunale, ai sensi dell’art. 732 CPC, l’autorizzazione a esprimere per conto della figlia il consenso a che, ferma restando la somministrazione dei farmaci per l’epilessia e per la cura del disagio fisico connesso alla mancanza di liquidi, vengano interrotte le cure che consentono al corpo della stessa di protrarre lo stato vegetativo, mediante interruzione dell’alimentazione artificiale;

L’eutanasia (in questo termine viene ricompressa e assimilata la richiesta di Beppino Englaro) non è compresa, anzi è rigettata – in quanto utilizzabile contro i più deboli – dall’ordinamento giuridico italiano vigente.

rilevato che, l’umana comprensione per l’esasperazione e il dolore che hanno indotto il genitore istante a ravvisare nella morte l’unica risposta dignitosa alla sofferenza che da anni pervade la vita della figlia, non può esimere il Tribunale dal sottolineare il profondo contrasto della richiesta con i principi fondamentali dell’ordinamento vigente, rispetto ai quali ogni forma di eutanasia appare non altro che un inaccettabile tentativo di giustificazione della tendenza della comunità, incapace di sostenere adeguatamente i singoli costretti a una misura di estrema dedizione nei confronti dei malati nella speranza di guarigione, a trascurare i diritti dei suoi membri più deboli e in particolare di quelli che non siano più nelle condizioni di condurre una vita cosciente, attiva e produttiva;

Richiama l’art. 2 della Costituzione, dove il diritto alla vita viene solennemente enunciato.

rilevato che l’art. 2 della Costituzione tutela il diritto alla vita come primo fra tutti i diritti inviolabili dell’uomo, la cui dignità attinge dal valore assoluto della persona e prescinde dalle condizioni anche disperate in cui si esplica la sua esistenza;

Non può essere riconosciuto al ricorrente il diritto di concretizzare decisioni che comportino la morte della persona di cui è tutore. Infatti colui che uccide una persona quantunque consenziente è incriminato di omicidio. Non è quindi concepibile che possa essere richiesto al Tribunale di dare il consenso perché una persona incapace di esprimere la propria volontà possa essere soppressa.

rilevato che l’indisponibilità del diritto alla vita da parte dello stesso titolare, desumibile dall’art. 579 CP che incrimina l’omicidio del consenziente, rende inconcepibile la possibilità che un terzo rilasci validamente il consenso alla soppressione di una persona umana incapace di esprimere la propria volontà;

La richiesta di consenso alla sospensione dell’alimentazione artificiale, dunque, non è accoglibile in quanto ne deriverebbe la soppressione del malato al quale sono invece dovuti e assicurati dalla Costituzione la cura e l’assistenza.

rilevato che, nel caso in esame, la sospensione dell’alimentazione artificiale si risolve nella soppressione del malato per omissione nei suoi confronti del più elementare dei doveri di cura e assistenza;

Il tribunale di Lecco dichiara dunque inammissibile il ricorso in quanto il tutore non può chiedere alla legge che gli venga riconosciuto, traslativamente per conto di chi dovrebbe essere tutelato, il diritto a morire per rinuncia alle cure vitali, perché questo assenso inserirebbe surrettiziamente l’eutanasia nella giurisprudenza italiana. Non solo, ma lo stesso tribunale in modo chiaro e coerente con i principi che regolano gli atti “personalissimi” riterrà inammissibile il ricorso (nel 2002) quantunque presentato sia dal tutore sia dal curatore speciale, appositamente nominato seguendo il dettame della Cassazione, perchè non legittimati, sotto il profilo sostanziale, e a maggior ragione, sotto il profilo processuale, a rappresentare la persona tutelata; perché il diritto di compiere atti decisionali provenienti dalla “personalissima” sfera della coscienza non è traslabile a terzi; né questi atti personalissimi, se non espressibili, possono essere rappresentati come espressi, ricostruendoli ed evincendoli dalla vita della persona ormai in SVP.

Valuti il lettore come questo decreto del tribunale sia esemplificativo nel sottolineare, con grande serietà e corretta sintesi giuridica, le colonne portanti della richiesta di Beppino Englaro e come si differenzi, non certo per improvvidità o per mancanza di chiarezza, da tutte le altre posizioni assunte nel tempo dagli altri diversi gradi di giudizio. Posizioni che verranno opportunamente presentate nelle pagine che seguono.

 

Il tutore (che sbaglieremmo a considerare “solitario” in questa “battaglia”- anche se va reso noto che anche nei giorni trascorsi ha dichiarato di aver fatto tutto da solo) non si da per vinto e, il 14 marzo 1999, presenta, attraverso il suo avvocato di fiducia Maria Cristina Morelli, un reclamo (supportato poi da una memoria integrativa da lui stesso autorizzata) presso la Corte d’Appello di Milano perché venga revocato il decreto emesso dal Tribunale di Lecco e come diretta conseguenza consenta al tutore di disporre l’interruzione dell’alimentazione artificiale, nonché di quelle medicine che, come le vitamine, aiutano la paziente solo nella sopravvivenza sul piano fisico”.

La particolarità di questo reclamo deriva dal fatto che mentre vengono considerate generiche e fuori luogo le argomentazioni sintetiche e, giuridicamente, perfettamente poste del tribunale di Lecco, nello stesso tempo si cerca di dimostrare infondate proprio quelle stesse motivazioni, sinteticamente esposte nel decreto, sulle quali evidentemente, in realtà, non si poteva e non si può sorvolare.

Scrive, infatti, l’avvocato rappresentante il tutore, nella sua premessa

Nella breve motivazione al proprio decreto il Tribunale ha trascurato completamente di considerare gli argomenti offerti a fondamento della propria istanza da parte del tutore e si è limitato a generiche, quanto fuori luogo considerazioni sull’eutanasia, sull’omicidio del consenziente e sul diritto alla vita.

In realtà il tutore aveva chiesto di essere autorizzato al rifiuto della terapia praticata alla propria tutelata e, a questo riguardo, aveva evidenziato la grave discriminazione nella quale sarebbe caduto il Tribunale negando questo diritto all’interdetta. Ciò considerato che un qualunque altro cittadino può rifiutare, addirittura senza la necessità di alcuna autorizzazione da parte del Tribunale, una terapia propostagli dai medici curanti.

Nessuna pretesa è stata avanzata dal tutore che possa essere qualificata come eutanasia e che possa in qualche modo avere a che fare con la fattispecie penalmente considerata dall’art. 579 CP, articolo che si riferisce all’omicidio del consenziente: “chiunque cagiona la morte di un uomo con il consenso di lui è punito…”. Se quanto affermato nella motivazione del Tribunale fosse fondato, cadremmo nella fattispecie dell’omicidio del consenziente ogni volta in cui un cittadino si rifiutasse di accettare una terapia e da ciò ne derivasse il decesso.

In modo logico e conseguente, queste considerazioni definite generiche e fuori luogo vengono contrastate dalla struttura portante dello stesso reclamo.

Infatti, l’avvocato rileva che ove la richiesta del tutore non venisse accolta verrebbe violato il principio di uguaglianza garantito dalla Costituzione nell’art. 3.

La richiesta in esame, come evidenziato dal tutore nella propria istanza di autorizzazione presentata al Tribunale di Lecco, e come accennato sopra, se disattesa, comporterebbe vari profili di incostituzionalità.

Anzitutto per violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. Se, infatti, non si dovesse ritenere inclusa nel concetto di cura della persona, di cui all’art. 357 CC la facoltà del tutore di rappresentare l’incapace anche nel ricevere le informazioni riguardanti le diagnosi e le terapie che lo riguardano e di conseguenza nell’accettare e nel rifiutare le stesse, ciò significherebbe ammettere che l’ordinamento consente a una persona capace di rifiutare, magari anche per capriccio, terapie che lo porterebbero alla totale guarigione, mentre negherebbe a un incapace il diritto di rifiutare trattamenti, che non sono terapie, e che sono inutili e lesivi della sua dignità.

Si addentra quindi sulla disamina del rapporto fra medico e paziente.

Uno dei principi fondamentali alla base dei rapporti medico paziente, sancito anche a livello costituzionale, è costituito dal dovere del medico di fornire al paziente le maggiori informazioni disponibili sulla diagnosi della malattia e sulle possibilità terapeutiche e dalla libertà di determinazione del paziente rispetto alle scelte che attengono alla cura del proprio corpo. A conferma di ciò vanno segnalati alcuni interventi della Magistratura di Merito relativi al rifiuto di emotrasfusioni: in particolare la sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari, presso il Tribunale di Messina, in data 11 luglio 1995, che assolve dall’imputazione di omicidio volontario i medici e i familiari che non avevano effettuato o avevano impedito la trasfusione in un paziente che rifiutava l’emotrasfusione in quanto Testimone di Geova; poi la sentenza del Pretore di Roma, in data 9 aprile 1997, che afferma la piena legittimità del rifiuto di emotrasfusione da parte di una persona adulta e capace, anche quando segua la morte, e la non responsabilità dei medici che rispettino quella volontà.

Ribadisce il diritto di una persona capace di intendere e di volere di poter rifiutare il consenso alle cure mediche, solo se questo rifiuto non lede la salute di altri.

Anche il Codice di Deontologia Medica (1998), all’art. 32, afferma che “in presenza di documentato rifiuto di persona capace di intendere e di volere il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona”.

Il Comitato Nazionale per la Bioetica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (documento su “Informazione e consenso all’atto medico” del 1992, p. 30) limita “la sussistenza di un dovere di intervenire (solo) laddove lo stato di salute del singolo possa ledere la salute degli altri” e numerose sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale (vedi per tutte la sentenza n. 238, 9 luglio 1996) hanno ormai riconosciuto in modo inequivocabile un diritto di autodeterminazione del paziente, anche quando il rifiuto di cure possa avere conseguenze negative sul diretto interessato.

Conferme ulteriori si possono trovare nella “Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine”, approvata nel novembre 1996 dal Consiglio di Europa, che affianca la convenzione per i diritti umani e libertà fondamentali del 1950. La convenzione afferma in modo inequivoco la protezione dell’essere umano e della integrità di ogni persona umana, il primato dell’uomo rispetto alla società e alla scienza e soprattutto, per le questioni che qui interessano, la necessità del “consenso” in ogni atto medico.

Il diritto di rifiutare le cure permane anche se il rifiuto potrebbe portare alla morte. Questo diritto è giuridicamente riconosciuto.

L’individuo quindi deve poter scegliere di accettare o rifiutare cure anche se il rifiuto delle medesime può condurlo alla morte.

Nel diritto di ciascuno di disporre della propria salute e integrità personale, pur nei limiti previsti dall’ordinamento, non può che essere ricompreso il diritto di rifiutare le cure mediche lasciando che la malattia segua il suo corso anche fino alle estreme conseguenze: il che non può essere considerato il riconoscimento di un diritto positivo al suicidio, ma è invece la riaffermazione che la salute non è un bene che possa essere imposto coattivamente al soggetto interessato dal volere o, peggio dall’arbitrio altrui ma deve fondarsi esclusivamente sulla volontà dell’avente diritto, trattandosi di una scelta che riguarda la qualità della vita: Corte d’Assise di Firenze, 18 ottobre 1990, n. 13, confermata dalla Cass. 699/1992 (sentenza questa non contraddetta da pronunce successive e alla base di numerose ulteriori decisioni che costituiscono oggi l’orientamento consolidato in materia).

Questo diritto è riconosciuto anche dalla Costituzione.

La Costituzione, infatti, considera il diritto alla salute come un diritto fondamentale che ricomprende il diritto alla propria integrità psicofisica e alle relative scelte. Ciò senza che altri possano legittimamente interferire, a qualsivoglia titolo, né in nome del bene del paziente e neanche in nome dell’interesse della collettività (tranne espresse deroghe, oggetto di riserva di legge art 32 Cost.). Questa intangibilità personale viene altresì rafforzata dal riferimento all’art. 13 della Costituzione (Corte Cost. 9 luglio 1996 sent. n. 238) considerato applicabile pure fuori dall’ambito penalistico. Su questo duplice riferimento costituzionale è fondato il diritto del paziente di rifiutare qualsiasi trattamento anche salva vita e quindi anche se dalla sua non esecuzione derivi una riduzione della vita residua o la morte

Scrive, prima di concludere l’avvocato, toccando la sostanza della questione così come è stata toccata dal decreto del tribunale di Lecco:

Già queste premesse potrebbero essere sufficienti a una risposta positiva alla richiesta del tutore di E.E.

Tuttavia a ciò si potrebbe opporre che il tutore, pur avendo la rappresentanza dell’incapace non può sostituirsi allo stesso completamente. Nei casi in cui si ritiene l’incapace non rappresentabile (diritto di voto, matrimonio) si comprime la sua sfera giuridica, cioè si accetta di negare allo stesso un diritto e si riconosce la sua diversità.

Ciò costituisce ogni volta una violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) che come tale può essere ammessa solo in casi eccezionali da giustificarsi rigorosamente. Non possono certamente essere i diritti riguardanti la salute, sfera nella quale l’incapace è già sfavorito, quelli ove è tollerabile un trattamento a suo carico diverso: “i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. “ È necessario pertanto che si faccia ogni sforzo per rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini. Ciò comporta che a un incapace, che si trovi nello stato in cui versa la sig.ra E.E., deve essere consentito di esercitare il diritto di accettare o rifiutare i trattamenti sulla propria persona attraverso il proprio tutore che ha istituzionalmente l’obbligo della cura della sua persona.

Qui viene sollevata una questione che è tutt’altro che lana caprina; è la sostanza di questo reclamo. Ci troviamo esattamente all’interno della sfera personale non a caso considerata non rappresentabile. Infatti, per estensione significante, si potrebbe opporre alla richiesta del tutore l’evidenza che esattamente come non può avvenire che eserciti il diritto di voto per conto del tutelato ed esattamente come non può contrarre matrimonio per conto del tutelato, così non può usare del diritto di rifiutare le cure vitali per conto del tutelato. Esattamente qui si pone il diritto non espressibile da parte del tutelato e che si chiede che venga appunto riconosciuto al suo tutore perché di fatto non si determini una incostituzionale negazione del diritto di rifiuto all’intervento medico che dovrebbe invece essere giuridicamente traslabile. Perché, come decreta il tribunale di Lecco:

La richiesta di consenso alla sospensione dell’alimentazione artificiale non è accoglibile in quanto si risolverebbe “… nella soppressione del malato per omissione nei suoi confronti del più elementare dei doveri di cura e assistenza.”

L’avvocato, dunque, nel suo reclamo ritiene che siano invece ravvisabili i dubbi di incostituzionalità del decreto stesso:

Nel caso in cui la Corte Ecc.ma dovesse ritenere che lo stato attuale della legislazione non le consente l’accoglimento del ricorso, previa eventuale concessione di termine al ricorrente per il deposito di memoria integrativa, rimettere la questione alla Corte Costituzionale per contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 32 Cost.

 

Fermiamoci a considerare la struttura portante di questo reclamo; ci aiuterà a comprendere tutto quello che avverrà dal 1999 ad oggi.

1 Il diritto di rifiutare la cura, anche se questo conducesse alla morte, riconosciuto ad ogni singolo cittadino deve poter essere direttamente traslato al tutore dell’incapace che non si trova nella possibilità di esercitarlo.

2 L’alimentazione artificiale e l’idratazione artificiale dei soggetti che si trovano in stato vegetativo permanente deve essere considerata equivalente ad un trattamento sanitario e quindi configurabile come “accanimento terapeutico”, dunque può essere rifiutata.

3 Ove il soggetto che si trova in stato di SVP non sia incontrovertibilmente dimostrabile che avrebbe assunto decisioni ostative all’alimentazione artificiale se si fosse trovato nelle condizioni in cui si è poi trovato sia considerata accoglibile, in quanto attendibile, la dichiarazione ostativa al trattamento sanitario espressa dal tutore che in questo modo intende rappresentare la volontà presunta dell’ormai interdetto.

4 Si ritiene che l’art. 357 del Codice Civile relativo all’esercizio della tutela non contemplando il caso trattato in questo reclamo, essendo interpretabile restrittivamente, sia in dubbio di incostituzionalità.

5 La legislazione italiana in questo delicato settore presenta un vuoto normativo che dovrà essere colmato.

 

Prima di proseguire ritengo utile accennare a spunti riflessivi sul termine “cura”.

Abbi cura di te” dici alla persona che ti è cara. Nel termine “cura” c’è il mantenere in “ordine” il proprio aspetto secondo le convenzioni sociali sedimentate nel tempo; c’è la protezione della propria salute evitando di metterla inutilmente in pericolo. Prendersi cura di qualcuno, perché incapace di provvedere da solo a sé stesso, come un infante o una persona malata, è la parte esteriore e “nobile” del termine che si trova ricompreso in altri due importanti termini: “compassione” e “amore”. Qui è la cura di sé che si trascende verso l’atto super-umano di prendersi cura di una persona debole come lo si farebbe per sé stessi.

Abbi cura dell’oggetto che ti sto consegnando, o regalando. Aver cura della casa che richiama l’insieme delle incombenze che ordinariamente sono svolte da una buona madre di famiglia.

“Curare i rapporti con gli altri”, vuol dire dare importanza alla relazionalità sociale.

Aver cura di un bambino è il compito dei suoi genitori, anche se sono divorziati, e, se invece sono mancanti, del suo tutore. In questo caso aver cura vuol dire anche seguirne pedagogicamente il percorso costruttivo della sua personalità, perché una volta adulto sia in grado correttamente ed armonicamente di aver cura di sé.

È, dunque, dentro la frase “aver cura di sé” che si concretizza anche l’atto coscenziale della ricerca interiore, dei principi autoidentificativi appunto personalissimi. In questo fondante aspetto dell’aver cura di sé non c’è spazio per nessun contraddittorio, se non con sé stessi; nel momento in cui ci si misura con il resto dell’esistente e ci si formano le “personalissime” convinzioni. L’uomo nella sua corporeità è Humus, è terra; ma l’uomo nella sua coscienza è spirito, è psichè. Quindi l’uomo che si prende cura di sé si occupa certo della sua “humoralità” corporea; ma soprattutto si occupa della sua spiritualità e della sua particolarissima e unica modalità di renderla concreta nella sua vita interiore, appunto nel suo “sé”.

Da questo sintetico percorso logico, discende il motivo per il quale non può essere riconosciuto a nessun altro questo interiore e non trasferibile prendersi cura di sé; né la norma o l’interpretazione giurisprudenziale possono permettere l’occupazione di questa unicità coscienzale da parte di persona altra.

Altro naturalmente è la cura della salute fisica, la cura “accurata” e giornaliera del corpo, la pronta risposta ai bisogni direttamente o indirettamente manifestati, la costruzione di un ambiente sereno e affettuoso (oltre che a rappresentarlo in tutti gli atti giuridici e nella buona gestione di un eventuale patrimonio) che il tutore ha il dovere di concretizzare in tutte le iniziative che intraprende per conto del tutelato. È questo il tipo di cura (questo sì ravvisabile, senza interpretazioni, nell’art. 357 del Codice Civile) che come vedremo nelle prossime pagine compie “miracoli”.

Le riflessioni, personali, sopra esposte, non vogliono naturalmente superare d’un balzo la questione posta da un padre-tutore che per conto della figlia ritiene di poter utilizzare il diritto di rifiutare le cure, anche se questo rifiuto conducesse direttamente alla morte. Queste riflessioni hanno, piuttosto, lo scopo di dimostrare che la questione delicatissima e particolarissima, sotto il profilo sociale, giuridico e costituzionale relativa alla traslabilità dell’esercizio del “personalissimo” potere decisionale di una persona in stato vegetativo permanente rimane invece drammaticamente aperta e non risolta, anche se Beppino Englaro è stato autorizzato a raggiungere il suo scopo.

Sono riflessioni che non hanno lo scopo, neanche sottile, di condizionare il lettore mentre affrontiamo insieme la disamina documentale, corposa, che ci aspetta.

Eppure, quando il 25 novembre del 1999 (pubblicato il mese seguente) la sezione della Corte d’Appello di Milano che si occupa delle persone dei minori e della famiglia, con decreto, rigetta il reclamo, mette a nudo una questione tutt’altro che chiara e priva di ombre e certamente di difficile soluzione giudiziale. È in questo ambito che si pone – laterale e non condizionante – la mia personale riflessione che forse sarebbe stato meglio che la Magistratura avesse fatto un passo indietro non ritenendo che sussistessero le condizioni per un suo pronunciamento.

Il rigetto è decretato dopo aver affrontato ed analizzato nel particolare l’incertezza scientifica che attualmente avvolge l’interruzione o meno dell’alimentazione artificiale di un soggetto in Stato Vegetativo Permanente; anche richiamando posizioni giuridiche e mediche di altri Paesi. In questa premessa, priva di pregiudizi che viene definita “dissertazione” (alla cui lettura completa invito il lettore), vengono poste in luce anche le perplessità etiche e giuridiche che derivano dalla richiesta di Beppino Englaro.

La dissertazione che precede il rigetto del ricorso è significativa delle perplessità etiche-giuridiche che non possono non coinvolgere tutti gli operatori, che devono in un contesto di incertezza scientifica in ordine alla posizione del paziente in SVP affrontare tematiche tanto impegnative a livello umano e sociale e proporre soluzioni, nelle quali è difficile conciliare la razionalità con l’emotività.

Inoltre per quanto riguarda il sollevamento dei dubbi di incostituzionalità dell’art. 357 del Codice Civile la Corte d’Appello, considerando i dubbi direttamente strumentali al caso specifico sottoposto, così si esprime:

“…il rilievo di incostituzionalità dell’art. 357 CC con riferimento agli artt. 3, 13, 32 della Costituzione non sembra pertinente, tenuto per fermo che la rilevanza esprime un nesso di strumentalità, un legame oggettivo tra la questione di costituzionalità e la risoluzione del giudizio a quo.”

Per quanto riguarda le lacune della normativa vigente rappresentate nel reclamo preso in esame, la Corte d’Appello ritiene che invece la normativa vigente sia solo apparentemente lacunosa.

Questa interlocuzione documentale è, singolarmente, rappresentativa dell’area grigia che definisce i confini fra Parlamento e Magistratura, da ormai qualche decennio.

Se le leggi, con il passare del tempo non rispecchiano più perfettamente la realtà per la quale sono state costruite, necessariamente si deve ricorrere all’interpretazione “attuale” della norma.

Se, anziché affrontare la fatica di aggiornare e diminuire di numero le norme, si preferisce costruire leggi che ne modificano altre, come un gioco inestricabile di scatole cinesi, (un gioco disperatamente presente ai magistrati, ai giudici, agli avvocati) come si può evitare che la costrittiva interpretazione magistrale assuma, nel tempo, (non certo prevedibile dagli estensori della Carta Costituzionale) la consistenza di un potere legislativo surrettizio e sussidiario, parallelo? Come si può evitare che in questa area grigia si determini, su questioni di delicatissima valenza morale e sociale, un gioco di sponda fra potere legislativo e potere giudicante? Come potrà evitare il potere legislativo di rimanere “condizionato” dall’interpretazione “costrittiva” del potere giudicante; se questa “costrittività” è figlia della sua incapacità di costruire un “corpus” legislativo capace di “adattarsi” alle “pressioni” e agli “urti” di una società dinamica che, in alcuni settori, cambia anche in modo vertiginoso?

Certo di fronte a casi veramente difficili non è impossibile che un tribunale opti per la (comprensibile) non decisione adducendo motivazioni di carattere tecnico e procedurale. E il caso di Eluana Englaro è stato un caso veramente difficile da affrontare. Eppure si è deciso di affrontarlo. Nessuna pietra addosso, anzi tanto di inchino di fronte ad una posizione certamente coraggiosa dei nostri magistrati. La questione che viene posta non tocca l’iniziativa dei singoli magistrati che non hanno voluto sottrarsi al loro dovere di dare una risposta a domande di giustizia. La questione attiene alla decisione di cercare di superare una reale carenza normativa attraverso un, certamente gravoso e snervante, lavoro interpretativo nei meandri delle norme nazionali ed internazionali.

Se i magistrati anziché limitarsi a chiedere al potere legislativo che colmi i vuoti normativi, che gli accadimenti del mondo attuale rendono visibili, decidono sia pure in perfetta e limpida buona fede, di superarli attraverso la funzione interpretativa, che pure dobbiamo considerare a loro propria, quand’anche non appaia limitata a pochi casi, di fatto vengono percepiti agli occhi del cittadino, che non va in giro con Codici e Leggi, come “facitori” di normative che sembrano sostituirsi ai poteri del Parlamento, a cui solo è demandato il compito di legiferare. E, sulla questione di Eluana Englaro, questo contrasto tra poteri costituzionali apparirà in tutta la sua evidenza drammatica.

A causa dell’interpretazione delle leggi un avvocato che voglia difendere un suo rappresentato è costretto non solo, come è logico, a studiare le leggi coordinate al caso di cui si sta occupando ma anche affrontare lo studio della ben più ampia mole giurisprudenziale delle delibere, dei decreti e delle sentenze dei tribunali di ogni ordine e grado.

Le righe che seguono debbono dunque essere lette con grande attenzione perché sulla questione sollevata da Beppino Englaro viene indicata una soluzione interpretativa, considerando le lacune solo apparenti, e quindi non si ritiene necessario chiedere che sull’argomento intervenga il legislatore perché colmi un vuoto non riconosciuto. Se così fosse avvenuto, forse a dieci anni di distanza, la legge ci sarebbe. Inoltre, le decisioni che verranno poi prese dai vari gradi della Magistratura su questa vicenda, non si potrà evitare che siano considerate un’invasione di campo; né il giusto richiamo al rispetto delle sentenze ormai emesse potrà evitare che sia a vista generale la confusione dei compiti fra potere giudiziario e potere legislativo.

Ecco dunque i passaggi che, di fatto, prepareranno la strada, negli anni, ad una iniziativa autonoma dei diversi gradi della Magistratura che, utilizzando nuove norme nel frattempo varate dal Parlamento e le convenzioni internazionali (come per esempio quella di Oviedo ratificata dal Parlamento il 28 marzo 2001 con Legge n. 145), cercherà di surrogare un visibilissimo (fin da allora) vuoto legislativo.

Cosi come prospettata dalla difesa, la questione sembra posta per interesse scientifico o per una ragione di politica generale, per coprire un settore normativo ritenuto scoperto.”

Mentre la lacuna è solo apparente, colmabile con i mezzi di interpretazione, con l’annotazione che l’interpretazione giudiziale è proprio la ricerca della norma regolatrice adeguata sia al caso che al diritto, con l’ulteriore puntualizzazione che la regola giuridica, in quanto viene in considerazione nel momento e a causa della sua applicazione a rapporti concreti, non aspira a una astratta e immobile giustizia, bensì alla soluzione nel modo più adeguato possibile del “caso” nel contesto delle aspettative sociali”.

 

Sono costretto a rilevare, pur non essendo né avvocato né magistrato e comunque nel pieno rispetto dell’attività giudicante, che non è compito del magistrato – se non in senso molto lato e indiretto – ridefinire le norme giuridiche nel contesto della vita sociale e delle aspettative sociali, pur sottolineando che costituzionalmente “la giustizia è amministrata in nome del popolo” come dice l’art. 101.

Il compito di rendere efficace la normativa giuridica, perché sia di certa risposta alle aspettative sociali che nel tempo si ampliano, compete al Parlamento. Il magistrato è chiamato, eticamente, e ragionevolmente ad applicare le norme emanate dal potere legislativo ed eventualmente a sottolineare – se risultanti nella sua esperienza diretta – l’esigenza dell’emanazione di nuove norme meglio rispondenti ai bisogni di una società in piena trasformazione come quella italiana. Di questo compito non può spogliare il Parlamento, che detiene il potere legislativo, attraverso una sorta di surroga sussidiaria interpretativa. Sia pure socialmente motivata.

Tornando al decreto della Corte d’Appello, a dimostrazione che non vi è lacuna normativa, si fa riferimento alla legge del 1993, nella prima parte di questo scritto richiamata, che definisce lo stato di morte di un individuo; anche se, sempre senza pregiudizio viene richiesto che sulla definizione della nutrizione artificiale su soggetto in SPV sia necessario un dibattito scientifico, etico e giuridico. Una richiesta che non rimarrà senza eco. Infatti il ministro della Sanità che allora era Umberto Veronesi, con Decreto Ministeriale del 20 ottobre del 2000, istituisce un gruppo di lavoro proprio sul delicatissimo tema del fine vita: Gruppo di lavoro sui trattamenti di nutrizione-idratazione artificiali delle persone in stato di perdita irreversibile della coscienza.

Quindi, già dal 2000 su questo argomento potevano sentirsi investiti i rappresentanti del popolo negli scranni legiferanti. La stessa costituzione di questo gruppo di lavoro può trasformarsi in una domanda muta agli estensori di questo decreto circa l’affermazione che la lacuna normativa è solo apparente” e colmabile con i mezzi di interpretazione,”

Ritiene questa Corte che dopo la legge 578/1993, che come già si è detto ha identificato la morte con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo, sia importante un dibattito scientifico-etico-giuridico sulla qualificazione della nutrizione e idratazione artificiale nel paziente in SVP (trattamento terapeutico proporzionato o sproporzionato-futile) con particolare attenzione all’interesse del soggetto alla luce dei principi costituzionali e alla correttezza scientifica e relazionale del processo decisionale medico.”

 

La Corte ribadisce che al tutore è comunque riconosciuto il diritto per conto della persona tutelata di rifiutare il consenso al trattamento terapeutico esattamente come effetto dello stesso art. 357 del CC sul quale si è espresso dubbio di incostituzionalità.

D’altra parte nella stessa Convenzione internazionale di Oviedo – che si trova sulla costa nord-atlantica spagnola – (Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina del 4 aprile 1997) – che verrà poi richiamata dalla Corte di Cassazione – è previsto che si tenga conto dei desideri che siano stati espressi in precedenza da persona non in grado, in un tempo posteriore, di poter esprimere il proprio assenso o dissenso ad un trattamento medico. L’art. 9 di questa Convenzione, che fa riferimento ai Desideri precedentemente espressi, infatti si esprime così:

I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non é in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione.

 

Eppure se dobbiamo proprio riferirci alla Convenzione di Oviedo, non è solo l’art. 9 che dovremmo prendere in esame. Dovremmo tenere conto di quanto viene espresso dall’art. 5 Regola generale che è il primo degli articoli dedicati al capitolo II che fa riferimento al Consenso:

Non tanto ai primi due commi

Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato.

Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi.

 

Ma al terzo, che implica la libertà di dare sì il consenso ma anche poi di poterlo ritirare; e quindi per logica inversa potere rifiutare sì il consenso ma poi darlo per ripensamento. Questo è il punto delicato dell’intera questione di come veramente si possa rappresentare una persona non in grado di esprimere e dinamizzare le proprie volontà, che invece verrebbero definite, e pericolosamente, da una tutorialità fissata nel passato. Non può essere dato, non è possibile, è antiumano, è anti vitale. Perché la vita è dinamismo comportamentale e decisionale che non può mai essere definito fissato o fissabile; sarebbe come definire automa, quanto a volontà esprimibile, chi si trova da un certo periodo della sua vita nelle condizioni di non poter manifestare la sua volontà. Così si esprime, infatti, il terzo comma dell’art. 5 della Convenzione di Oviedo

La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.

 

Ma, ancora, quanto al valore tutelante della persona umana che sta a fondamento della stessa Convenzione di Oviedo non possiamo non ricordare l’estensibilità interpretazionale che dovremmo dare allora all’art. 27 Protezione più estesa, che così recita:

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione sarà interpretata come limitante o recante pregiudizio alla facoltà di ciascuna Parte di accordare una tutela più estesa a riguardo delle applicazioni della biologia e della medicina rispetto a quelle previste dalla presente Convenzione.

 

Da quanto sopra rappresentato si può dedurre che l’alimentazione artificiale può benissimo essere inserita nel termine tutela più estesa” e quindi, quando negli anni futuri fosse invece non più considerabile fra le tutele più estese” a protezione e a mantenimento vitale ma derubricataa “semplice” trattamento terapeutico, allora la strada verso il rifiuto della cura – forti dell’assenso della Corte di Cassazione nel futuro interpellata – potrebbe essere costruibile e quindi percorribile.

In tale ottica non è necessario prevedere ulteriori, diversi poteri per il legale rappresentante del soggetto in SVP, in quanto ai sensi del combinato disposto degli artt. 357, 424 CC “il tutore ha la cura della persona”, con la conseguenza che nell’interesse del soggetto è legittimato a esprimere o a rifiutare il consenso al “trattamento terapeutico”.”

 

A dimostrazione che questo diritto è riconosciuto al tutore, proprio in applicazione conseguente dell’art 357 del CC, la Corte propone all’attenzione del reclamante la sentenza del Pretore di Genova che ha preso in esame il caso di una donna in stato di gravidanza, non in grado di prendere decisioni, per la quale il tutore chiedeva l’interruzione della gravidanza per proteggerne la salute fisica e psichica.

Una tale interpretazione è già stata proposta, in fattispecie diversa, nella sentenza 20/3/1986 dal Pretore di Genova, il quale ha affermato che qualora la condizione psichica impedisca alla donna interdetta di manifestare alcuna volontà in ordine alla prosecuzione o alla interruzione della gravidanza, e quest’ultima possa minacciare gravemente la già labile salute fisica e psichica dell’interdetta, il giudice tutelare può accogliere la richiesta di interruzione della gravidanza, avanzata dal tutore, in assenza di conferma da parte della donna.”

 

Dunque, è perché l’alimentazione artificiale non è attualmente considerata un “trattamento terapeutico” che il tutore non può richiederne l’interruzione essendo attualmente un atto dovuto finalizzato al mantenimento vitale.

La domanda del ricorrente non può però essere accolta considerato il dibattito ancora aperto in ambito medico e giuridico in ordine alla qualificazione del trattamento somministrato a Eluana Englaro.”

 

Un rigetto che, come si può perfettamente comprendere, si accompagna ad una presa di coscienza che sull’argomento occorrerebbe una più profonda riflessione che tenga conto degli aspetti religiosi, medici, sociali, emotivi che sottostanno innegabilmente al reclamo proposto dal padre-tutore Beppino Englaro contro il provvedimento del Tribunale di Lecco.

E non poteva essere inserito proprio in queste righe l’invito al potere legislativo di colmare una lacuna che il campo giuridico non era in grado di colmare se non attraverso l’interpretazione “attuale” delle norme vigenti, almeno in questo condividendo le perplessità del ricorrente?

Non poteva, proprio in queste righe, essere posta l’affermazione che il problema posto dal reclamante non era risolvibile dalla Corte mancando la normativa a cui fare con certezza riferimento; invece che apprestarsi certamente non in modo illegittimo a costruire “ex-novo” una via impervia con i mezzi di interpretazione” usati come pietre da fondo strada?

Questo decreto, sia pur non accogliendo la domanda del padre-tutore, pure gli indica uno spiraglio dove si intravede una strada che poi negli anni che seguono verrà percorsa.
Infatti, il padre-tutore ripropone istanza al suo tribunale, quello di Lecco il 15 luglio 2002. Il Tribunale di Lecco dichiara ammissibile il ricorso, ma lo rigetta nel merito, richiamandosi ai principi inviolabili della difesa della vita umana, che non permettono di attivare comportamenti che conducano comunque alla morte.

Ancora segue il reclamo alla Corte d’Appello di Milano che il 17 ottobre del 2003 lo rigetta con le seguenti argomentazioni.

a) Il principio di autodeterminazione non può essere utilizzato se riferito a pazienti in Stato Vegetativo Permanente.

b) L’espressione delle volontà dell’interessato rispetto ai trattamenti sanitari presenta numerosi problemi quando il paziente è in stato che viene considerato di irreversibile incapacità.

c) È irrilevante ogni questione di costituzionalità.

d) La Corte esprime “perplessità” sia sull’opportunità, sia sulla legittimità di una interpretazione integrativa a posteriori che possa dare valore ad un principio di autodeterminazione che appunto ritiene non possa essere utilizzato quando riferito a pazienti in SVP.

 

A questo punto, viene deciso di adire, come previsto dall’art. 111 della Costituzione, alla Corte di Cassazione.

La situazione comincia a fibrillare perché la Corte di Cassazione interpellata sulla decisione di rigetto della Corte di Appello di Milano; il 20 aprile 2005, da sì ragione alla Corte che rigetta il ricorso come inammissibile; ma aggiunge che la richiesta non poteva essere accolta perché anche considerando il potenziale conflitto di interessi che potrebbe essere ravvisato fra il padre-tutore e l’interdetta sotto tutela, non è possibile che vi possano essere valutazioni della persona-tutore che siano coincidenti con le valutazioni della persona-interdetta. Piuttosto, aggiunge la Cassazione, trovi applicazione l’art. 78 del Codice di Procedura Civile che prevede la nomina di un Curatore Speciale al rappresentato (l’interdetta in questo caso) essendo ravvisabile il conflitto di interessi con il rappresentante (il padre-tutore). Si aggiunge come motivo di inammissibilità del ricorso la mancanza di un Curatore Speciale come previsto appunto dall’art. 78 del cpc.

L’anno dopo, con più che uno spiraglio in vista, ricomincia con pazienza testarda il giro. Viene ripresentato ricorso presso il tribunale di Lecco. Questa volta con il supporto del Curatore Speciale come richiesto dalla Cassazione.

Con sentenza depositata il 2 febbraio 2006 il Tribunale di Lecco dichiara inammissibile il ricorso. I motivi si fanno più chiari.

Vengono indirettamente richiamati gli elementi fondanti che pure sono stati rappresentati nella prima parte di questa ricerca, dove ho liberamente e preventivamente espresso il mio pensiero che certamente non rifiuta un pensiero altro. Sintetizziamoli:

a) La domanda di interruzione di alimentazione artificiale essendo atto personalissimo non può essere presentata né dal tutore né dal curatore che non possiedono i poteri di rappresentanza sostanziale.

b) La legge (attualmente) non prevede che negli atti personalissimi l’interdetto possa essere rappresentato; a causa di questo non è configurabile il conflitto di interessi.

c) Quantunque il tutore e/o il curatore potessero presentare per conto del tutelato la domanda di interruzione dell’idratazione e della nutrizione, la domanda sarebbe rifiutata; il suo accoglimento infatti, sarebbe in contrasto pieno con l’ordinamento costituzionale. Questo perché il trattamento medico quantunque invasivo non può essere considerato illegittimo, anche se in mancanza del consenso del paziente, (consenso informato), anzi è dovere del medico non interromperlo alla luce degli artt. 2 e 32 della Costituzione: “quando la persona non può esprimere alcuna volontà non vi è alcun profilo di autodeterminazione e di libertà da dover tutelare.”

d) Posto che le precedenti argomentazioni venissero superate, non potrebbe essere comunque posto un problema di lesione della dignità umana di Eluana Englaro, in quanto non è accettabile “operare una distinzione tra vite degne e non degne di essere vissute.”

e) Se la vita cessasse di avere una sua intrinseca unicità e accettassimo che fosse invece divisibile fra una vita degna o indegna di essere vissuta; ci porremmo su una strada molto pericolosa dove diverrebbero accettabili le discriminazioni nei confronti dei più deboli e ci troveremmo in contrasto con l’art. 3 della Costituzione. Potrebbe avvenire che “qualsiasi rappresentante di un portatore di handicap, che non possa alimentarsi autonomamente sarebbe legittimato a domandare l’interruzione del trattamento di alimentazione lamentando […] la situazione poco dignitosa che la sua stessa vita esprime”.

 

Nel seguente passaggio sintetizzato si prefigura un pensiero diverso da quello che sarà poi sentenziato dal superiore grado della Corte di Cassazione

f) Del resto secondo il Comitato Nazionale per la Bioetica la nutrizione e l’idratazione vanno garantite nei pazienti in SVP, in quanto mai può essere considerato trattamento medico; e anche se fosse in futuro considerato trattamento medico l’opinione del Comitato Nazionale per la Bioetica, che il Tribunale condivide, è la seguente: la richiesta di sospensione del trattamento di idratazione e alimentazione “si configura come la richiesta di una vera e propria eutanasia omissiva, omologabile sia eticamente che giuridicamente a un intervento eutanasico attivo.”

 

Segue poi un rilievo sulla volontà presunta della interdetta tutelata. Sono parole molto dure, ma nel corso delle pagine che seguono si comprenderà che questi giudici cercheranno di vedere “lontano” lontano essendo territorialmente vicini, stanno a Lecco. Mentre la Cassazione riterrà di vedere “vicino” ma sta a Roma.

g) Ancora. Se fossero superabili le argomentazioni prima esposte la rappresentata espressa volontà di Eluana Englaro che il tutore ritiene di poter provare non risulta “seria, univoca e irrevocabile”.

 

Conviene tenere presenti, a fianco della documentazione che verrà poi presentata, le sintetizzate argomentazioni dei giudici di Lecco nel dichiarare inammissibile il ricorso.

Ora, avendo dati in più, possiamo proseguire nella nostra disamina documentale.

Dopo il rigetto del ricorso, viene allora presentato reclamo alla Corte d’Appello di Milano; procedure che già, ormai, conosciamo. Ancora una volta viene richiesta l’interruzione dell’alimentazione e dell’idratazione artificiale in quanto accanimento terapeutico contrario, come a suo tempo manifestato, alla volontà della tutelata. Il 16 dicembre 2006 la Corte d’Appello di Milano dichiara ammissibile il ricorso considerando sottoponibile al controllo dell’autorità giudiziaria un trattamento medico considerato invasivo della persona; ma lo rigetta nel merito, in quanto non può essere posto un limite all’intervento del medico quando il trattamento della cura investe il diritto alla vita.

Il provvedimento della Corte d’Appello di Milano viene impugnato di fronte alla prima sezione civile della Corte di Cassazione che con sentenza n. 21748 del 16 ottobre 2007 decide la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa ad una diversa Sezione della Corte d’Appello di Milano, che dovrà adeguarsi ai seguenti principi, sintetizzati e accompagnati dal testo esatto:

Ecco quanto sentenziato dalla Cassazione con rinvio al testo esatto e sintetizzato:

– Dopo aver riscontrato che il malato si trovi da almeno 15 anni in stato vegetativo permanente e sia alimentato e idratato e quindi tenuto in vita con sondino nasogastrico, il giudice può autorizzare la disattivazione di questo presidio su richiesta del suo tutore in contraddittorio con il curatore speciale che è già stato appositamente nominato:

Ove il malato giaccia da moltissimi anni (nella specie, oltre quindici) in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l’applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell’interesse del paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti:”

 

– solo se sussistano ambedue i seguenti presupposti:

 

a) Se il malato nelle condizioni di SVP da oltre 15 anni e sia tenuto artificialmente in vita con sondino nasogastrico, si trovi in questa condizione in modo irreversibile con nessuna, anche minima, possibilità di recupero.

(a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno;”

 

b se la richiesta del tutore, in contraddittorio con il curatore speciale, sia realmente rappresentativa della volontà e della personalità della persona tutelata.

(b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona.”

 

– Negando l’autorizzazione se anche uno solo dei due mancasse:

Ove l’uno o l’altro presupposto non sussista, il giudice deve negare l’autorizzazione, dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa”.

 

La Corte d’Appello di Milano è obbligata a stare nei binari indicati dalla Cassazione e il 25 giugno 2008, autorizza il distacco del sondino nasogastrico perché

a il malato si trova nelle condizioni di SVP da oltre 15 anni e non ha secondo i medici nessuna possibilità di riprendersi,

b vengono ritenuti credibili le posizioni convergenti del tutore in contraddittorio con il curatore speciale quando affermano che la tutelata avrebbe ritenuto inconciliabile la propria concezione di dignità della vita con la perdita totale delle proprie facoltà motorie e psichiche.

 

Lo spiraglio si è, alla fine, trasformato (come era intuibile ritengo) in una strada percorribile perfetta e dritta; sono stati ben utilizzati, nelle motivazioni che sostengono la sentenza della Cassazione, tutti i sassi (mezzi di interpretazione) utili.

Sembrano ormai superati, gravemente ritengo, sia il problema se l’alimentazione artificiale sia un intervento medicale vitale rifiutabile da un terzo, sia il grave problema dell’accertamento delle vere intenzioni della persona tutelata; ritenendo sufficiente inserire un curatore speciale che potesse garantire che il tutore non agisse secondo proprie sicurezze, ma secondo le sicurezze “ricostruite” (ma come?) della tutelata.

Francamente mi sarei aspettato che proprio in questo atto che si prefigura come definitivo si fosse posta mano alla documentazione medica messa in campo dal tutore, e di fatto avallata dal curatore speciale, perché ne venisse analizzata la fondatezza medico-scientifica; mi sarei, mi sarei, insomma, aspettato che la Corte d’Appello giungesse alla decisione di nominare una commissione medica a cui demandare non solo l’analisi della documentazione medica prodotta, ma che provvedesse in modo autonomo ad effettuare accurate visite mediche e specialistiche che appurassero il reale stato patologico di Eluana Englaro. Allo stesso modo mi sarei aspettato che la Corte giungesse a predisporre una istruttoria sulla personalità di Eluana Englaro e il suo vissuto precedente allo stato di SVP, certamente non soffermandosi solo sulle valutazioni dei suoi genitori e del curatore.

Proprio relativamente alla ricostruzione delle volontà precedenti della figlia Eluana, riporto una lettera che il 4 marzo 2004, Beppino Englaro e sua moglie Saturna Minuti avevano scritto al Presidente della Repubblica ai Presidenti del Consiglio, del Senato, della Camera, al Ministro della Salute e al Presidente dell’Ordine dei Medici. I genitori di Eluana, in questa missiva, ricordano come nell’ospedale di Lecco si siano subito attivati per mantenerla in vita e come loro abbiano considerato “inumano ed infernale” questo intervento praticamente automatico e seguente procedure precise e codificate; sottolineano che sono stati informati che:

La rianimazione non poteva in alcun modo essere sospesa per volontà di nessuno al mondo, finché non fosse avvenuta la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo di Eluana, ovvero finché non fosse intervenuta la sua morte.

 

In questa frase si rende visibile il confine fra persona morta e persona viva e il termine irreversibilità di tutte le funzioni dell’encefalo si accompagna a quello della morte. Eluana, dunque era viva e i medici che avevano la responsabilità della sua salute ne erano perfettamente consapevoli.

Poi affrontano la questione di quali decisioni avrebbe preso la loro figlia se avesse potuto prevedere le condizioni di vita in cui si sarebbe trovata. Ritengo giusto riportarle per intero, essendo una delle questioni fondamentali di questa vicenda.

I medici sono riusciti a salvarle la vita, ma la vita che le hanno restituito è quella che lei aveva sempre definito assolutamente priva di senso e dignità.

Eluana, sin da bambina, in più occasioni ci aveva manifestato un concetto molto definito della libertà e della dignità, che l’adolescenza e la maggiore età avevano sempre più rafforzato e reso limpido. La libertà di disporre della propria vita secondo la sua coscienza e la sua ragione era un valore irrinunciabile per Eluana, il quale non sarebbe mai potuto venir meno perché faceva parte, per così dire, del suo DNA.”

Il tema del bene personalissimo “vita” era stato affrontato in famiglia molte volte, anche in occasione di svariate situazioni-limite che i mezzi di comunicazione avevano portato alla ribalta pubblica.

Era così emerso un valore di fondo molto forte ed univoco: solo la coscienza e la ragione di Eluana, di Saturna e di Beppino potevano decidere se le rispettive vite fossero da considerare ancora vite e se avessero un senso ed una dignità.”

Il caso ha voluto che la nostra famiglia approfondisse anche il tema della rianimazione senza ripresa di coscienza dopo giorni e settimane, come pure quello dell’essere tenuti in vita in stato vegetativo permanente. La sospensione dei sostegni vitali per queste due estreme condizioni, in modo da non essere tenuti in vita forzatamente oltre determinati limiti di tempo e così poter finalmente essere lasciati morire, era per Eluana, Saturna e Beppino la cosa più ovvia e naturale del mondo.

L’orrore di vedere uno di noi tre privo di coscienza, tenuto in vita a tutti i costi, invaso in tutto e per tutto da mani altrui anche nelle sfere più intime, non sarebbe stato in alcun modo sopportabile e ammissibile: Eluana ha sempre considerato ciò una barbarie.

 

La lettera fa poi riferimento al secondo diniego della Corte d’Appello di Milano del precedente 17 ottobre 2003 (depositato nel dicembre 2003), alla sospensione dell’alimentazione artificiale perché ritenuta misura di sostegno vitale. Infine, i genitori di Eluana chiedono che i destinatari della missiva si attivino per trovare uno sbocco legittimo al drammatico problema che viene posto alla loro attenzione.

Quale altro momento (ormai perduto) poteva essere considerato utile perché i detentori del potere legislativo facessero finalmente la loro parte colmando un ormai visibilissimo vuoto normativo. Un vuoto normativo non riconosciuto dal potere magistrale che invece riteneva di essere autosufficiente nel rispondere a una domanda di giustizia su un argomento così delicato; un’autosufficienza che cercherà di dimostrare, rischiando di apparire come gli elefanti che assicurano di poter passeggiare con agilità in una cristalleria senza rompere nulla; potrebbero anche farcela, ma si ammetterà che comporta una certa difficoltà.

 

Non è mia intenzione essere polemico con nessuno, quantunque potrei darne l’impressione, né con questa valutazione, né con tutte le altre espresse nel resto di questo articolo/ricerca. Non è mio costume mancare di rispetto a nessuno, tanto meno nei confronti di chi ha il grave e difficile compito di gestire i gangli portanti di questo Paese. Desidero, naturalmente, allo stesso tempo, che sia riconosciuto il mio diritto di giornalista ad esprimere valutazioni, magari non condivisibili, ma certamente non di parte e non motivate da pregiudizio alcuno; basate come sono su una ricerca documentale dalla quale possa emergere, se non esattamente la verità, almeno ciò che mi risulta vero.

Possiamo tornare alla questione, appunto non secondaria, di come l’autorità giudiziaria possa raccogliere elementi certi circa le decisioni che Eluana Englaro avrebbe preso, se cosciente, circa la continuazione o meno dell’alimentazione artificiale.

Dovremmo ritenere esaurita la questione, avendo riportato appositamente alcuni contenuti della lettera che i genitori di Eluana hanno scritto alle autorità istituzionali; ma il lavoro del giornalista spesso può apparire scorticante come quello che sto per rendere noto collegandolo con la lettera scritta ai rappresentanti istituzionali.

Nel sito web di TgCom, il 4 febbraio 2009, viene resa pubblica una lettera aperta (corredata di foto) inviata e firmata da Pietro Crisafulli fratello di Salvatore Crisafulli che si era risvegliato nel 2005, dopo due anni in stato vegetativo permanente in cui era precipitato a seguito di un incidente stradale. Proprio in questo periodo è uscito un libro che racconta la sua esperienza di entrata e uscita dallo SVP.

Nel libro dal titolo Con gli occhi sbarrati Salvatore Crisafulli racconta che sentiva e vedeva tutto ma i medici consideravano il movimento dei suoi occhi solo un riflesso nervoso. La notizia come è logico fa scalpore e riceve dalla stampa cattolica un grande e triste risalto. Beppino Englaro si trincera nel silenzio. È impegnato, testardo montanaro, a portare a compimento l’obiettivo che si è da lungo tempo prefisso. Sono le giornate cruciali e finali di questa lunga dolorosa vicenda. Pietro Crisafulli verrà anche intervistato, il 6 febbraio 2009, dalla giornalista Anna La Rosa nella sua trasmissione Telecamere.

Ma lei si rende conto dell’accusa che avanza a Beppino?”

«Certo e sono disponibile a ribadirla in qualsiasi sede. Anzi sabato la dirò ai magistrati di Udine».

 

È un riportato del Corriere della Sera del 6 febbraio 2009 nell’articolo dal titolo:

«Quella sera a Lecco Englaro mi disse che si era inventato tutto»

 

Sulla reazione di Beppino Englaro riporto quanto è scritto in questo stesso articolo:

Nonostante abbia sentito le dure accuse di Pietro Crisafulli, Beppino Englaro non esce dal suo silenzio. Ma deluso sembra si sia lasciato andare ad una dura considerazione: «È il più basso livello umano che si possa raggiungere».”

 

In questa lettera Pietro Crisafulli rivela che dallo stesso padre-tutore gli era stato rivelato che Eluana non aveva mai fatto le dichiarazioni che lui le aveva attribuito circa la sua scelta di morire nel caso si fosse trovata in condizioni di disabilità. La data è quella del 7 febbraio 2009, Eluana ormai è stata spinta verso il suo destino finale, artificiale come erano artificiali gli alimenti che la tenevano in vita. La stampa cattolica, come è naturale, dà alla notizia grande risalto.

Ecco il testo.

In questi giorni di passione e sofferenza, nei quali stiamo seguendo con trepidazione il ‘viaggio della morte’ di Eluana Englaro, non posso restare in silenzio di fronte a un evento così drammatico”.

 

Nel passaggio che segue troviamo il collegamento con la sentenza della Cassazione del 20 aprile del 2005 che stava preparando lo scenario finale.

Era il maggio del 2005 quando per la prima volta ho conosciuto Beppino Englaro. Eravamo entrambi invitati alla trasmissione ‘Porta a Porta’. Da quel giorno siamo rimasti in contatto ed amici, ci siamo scambiati anche i numeri di telefono, per sentirci, parlare, condividere opinioni.”

 

Nei passaggi che seguono si comprende quali fossero i gruppi di sostegno e pressori intorno alla famiglia di Beppino Englaro. Gruppi che si riferivano all’Eutanasia; anche se questo termine non è mai utilizzato nelle sue istanze e reclami. (Ben indirizzato, sembrerebbe. Se quello che fai viene chiamato con un termine che certamente farebbe innalzare gli scudi; bene, tu non usarlo mentre ti fai approvare in quello che fai. Non c’è nessuna voce, sia pure flebile, che sta dicendo “lascia che io muoia”; c’è invece una voce che dice “lasciate che muoia”.)

Nel marzo del 2006 andai in Lombardia, a casa di Englaro, in compagnia di un conoscente. Dopo l’appello a Welby da parte di Salvatore, Beppino capì che noi eravamo per la vita. Da quel momento le strade si divisero”

All’epoca anch’io ero favorevole all’eutanasia. Facemmo anche diverse foto insieme, e visitai la città di Lecco. Nella circostanza Beppino Englaro mi fece diverse confidenze, tra le quali che i rappresentanti nazionali del Partito Radicale erano suoi amici”

 

Nelle righe che seguono le dichiarazioni di Beppino Englaro (sulle quali ha coinvolto anche la moglie nella lettera alle istituzioni di cui abbiamo sopra riportato dei passi), vengono, se vere, – troppo tardi – drammaticamente smentite.

Ma soprattutto, mentre eravamo a cena in un ristorante, in una piazza di Lecco, ammise una triste e drammatica verità”

Beppino Englaro si confidò a tal punto da confessarmi, in presenza di altre persone, che ‘non era vero niente che sua figlia avrebbe detto che, nel caso si fosse ridotta un vegetale, avrebbe voluto morire’. In effetti, Beppino, nella sua lunga confessione mi disse che alla fine, si era inventato tutto perché non ce la faceva più a vederla ridotta in quelle condizioni”.

Che non era più in grado di sopportare la sofferenza e che in tutti questi anni non aveva mai visto miglioramenti. Entrò anche nel dettaglio spiegandomi che i danni celebrali erano gravissimi e che l’unica soluzione era farla morire e che proprio per il suo caso, voleva combattere fino in fondo in modo che fosse fatta una legge, proprio inerente al testamento biologico.”

In quella circostanza anch’io ero favorevole all’eutanasia e gli risposi che l’unica soluzione poteva essere quella di portarla all’estero per farla morire, in Italia era impossibile in quanto avevamo il Vaticano che si opponeva fermamente”

Ma lui sembrava deciso, ostinato e insisteva per arrivare alla soluzione del testamento biologico, perché era convinto che con l’aiuto del partito dei Radicali ce l’avrebbe fatta (…)

 

Quindi Pietro Crisafulli, mentre esterna le sue preoccupazioni su quanto sta avvenendo, motiva questa sua, invero, tardiva ma considerabile vera pubblica confessione che lo pone fra i propugnatori del diritto alla vita e non fra i vessilliferi del personalissimo diritto alla morte. È vero che ci sono casi in cui per compassione si uccidono cavalli. È vero che fra gli animali ci sono comportamenti apparentemente molto diversi. Penso alla mia gattina che continuava a buttare uno dei suoi cinque piccoli nel secchio della spazzatura e che decise, dopo che ebbi a sgridarla accusandola di essere una madre snaturata (ero bambino allora), di tenerlo vicino, ma distante dagli altri quattro. Constatai nei tre, quattro giorni che seguirono che il gattino era malato; non sopravvisse nonostante le cure che avevo cercato di dargli. Ma è anche vero che gli uomini si ritengono superiori agli animali (solo in tecnologia, temo)

Questa è pura verità. Tutta la verità. Sono fatti reali che ho tenuto nascosto tutti questi anni nei quali comunque io e i miei familiari, vivendo giorno dopo giorno accanto a Salvatore, abbiamo fatto un percorso interiore e spirituale”.

Anni in cui abbiamo perso la voce a combattere, insieme a Salvatore, a cercare di dare una speranza a chi invece vuol vivere, vuol sperare e ha diritto a un’assistenza e cure adeguate. E non ci siamo mai fermati nonostante le immense difficoltà e momenti nei quali si perde tutto, anche le speranze”.

E non ho mai reso pubbliche queste confidenze, anche perché dopo aver scritto personalmente a Beppino Englaro, a nome di tutta la mia famiglia, per chiedere in ginocchio di non far morire Eluana, di concedere a lei la grazia, fermare questa sua battaglia per la morte, pensavo che si fermasse, pensavo che la sua coscienza gli facesse cambiare idea”.

Ma invece no. Lui era troppo interessato a quella legge, a quell’epilogo drammatico. La conferma arriva, quando invece di rispondermi Beppino Englaro, rispose il Radicale Marco Cappato, offendendo il Cardinale Barragan, ma in particolare tutta la mia famiglia. Troverete tutto nel sito internet www.salvatorecrisafulli.it”

Noi tutti siamo senza parole e crediamo che il caso di Eluana Englaro sia l’inizio di un periodo disastroso per chi come noi, ogni giorno, combatte per la vita, per la speranza”, “per poter smuovere lo stato positivamente in modo che si attivi concretamente per far vivere l’individuo, non per ucciderlo.”

Vorrei anche precisare che dopo quegli incontri e totalmente dal Giugno del 2006, fino a oggi, io e Beppino Englaro non ci siamo più sentiti nemmeno per telefono, nonostante ci siamo incontrati varie volte in altri programmi televisivi”

 

Pietro Crisafulli

 

Preciso che sono in possesso anche di fotografie che attestano i nostri vari incontri.”

Catania, 04 Febbraio 2009

 

Dopo queste due lettere, credete che parlare dell’impugnazione del finale decreto della Corte d’Appello sul distacco del sondino nasogastrico a Eluana Englaro da parte del Pubblico Ministero presso la stessa Corte d’Appello di Milano sarebbe di qualche utilità?

Sarebbe di qualche utilità registrare che il 13 novembre 2008 quella stessa impugnazione sia stata dichiarata inammissibile dalla Corte di Cassazione?

Sarebbe di qualche utilità informarvi che la sentenza della Cassazione, che ha dato il via al concretizzarsi del destino finale di Eluana Englaro, sia stata impugnata di fronte alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione dal Senato e dalla Camera e che la Corte Costituzionale ha dichiarato l’impugnazione non proponibile?

Sarebbe di qualche utilità informarvi che il Presidente della Repubblica è intervenuto in pieno svolgimento del Consiglio dei Ministri chiedendo che il decreto, che si voleva portare alla firma del Capo dello Stato, non fosse emanato perché lui non lo avrebbe firmato; in quanto lo considerava inappropriato, provvisorio, privo dei caratteri di urgenza; ma il vero motivo per cui non lo avrebbe firmato derivava dall’esistenza di una sentenza giurisdizionale (quella della Cassazione impugnata dalle due Camere) che il decreto avrebbe disatteso creando un problema di distinzione e rispetto fra poteri e organi dello Stato?

Sarebbe, ancora, di qualche utilità informarvi che il decreto nonostante l’intervento preventivo del Capo dello Stato sia stato comunque approvato dall’intero Consiglio dei Ministri che si è sentito limitato nei suoi poteri costituzionali?

Sarebbe, infine, di qualche utilità informarvi che il decreto, qui sotto riportato, e che non è stato firmato, si proponeva di impedire la morte di Eluana Englaro per inedia?

In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di fine vita l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, non possono in alcun caso essere rifiutate dai soggetti interessati o sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.”

 

In tutta questa vicenda ne escono tutti con l’anima a pezzi.

E noi non possiamo esimerci dal discuterne nonostante il silenzio richiesto da Beppino Englaro. Richiesta di silenzio che non può essere accolta; essendosi ormai trasformata – per sua volontà – in questione pubblica; mentre lui stesso, subito dopo aver chiesto il silenzio, sta rilasciando dichiarazioni contro il ddl in discussione in Parlamento sul testamento biologico e sta accettando di farsi strumento di lotta politica. È suo diritto naturalmente entrare nell’agone mediatico che però, è notorio, non è esattamente silenzioso; ed essendo “agone” (luogo di contese) è molto reattivo.

E se mai volessimo, invece, tutti accogliere il giusto invito alla riflessione proveniente dal Presidente della Repubblica, affrontiamo allora, insieme, almeno alcuni punti dolenti di questa riflessione.

Un fatto unico. Per la prima volta nella storia civile (nel senso di Codice Civile) del nostro Paese abbiamo visto autorizzare la morte di una persona ritenuta dalla nostra legge viva; e dovrebbe essere in contrasto pienissimo (signori della prima sezione civile della Corte di Cassazione) con l’art. 32 della Costituzione e con l’art. 27 della Costituzione che vieta la condanna a morte. Certo, può sembrare eccessivo parlare di condanna a morte e forse, elaborando un bel discorso pieno di riferimenti giuridici, spiegando che ci si è attenuti alle leggi, che si sono interpretate correttamente le norme del diritto internazione, che si è tenuto conto delle indicazioni della consulta, potrebbe essere valutato anche fuori luogo. D’accordo. Ma, al di là delle interpretazioni giurisdizionali (ricercate perché non si poteva fare riferimento ad una precisa normativa approvata dal Parlamento, certo in ritardo ma che aveva la volontà – e bisognava dargli il tempo – di emanare); al di là che nella stesura dell’intera sentenza si è cercato di tenersi lontano dal termine “eutanasia”, con quale altro appellativo si ritiene che sarà ricordato questo evento disastroso e mortale? Quale altro termine, necessariamente simile, utilizzava il padre-tutore nelle sue interviste mentre chiedeva che la figlia sotto la sua tutela fosse lasciata morire? Piuttosto chi è lontano dalla “cavillosità giuridica” potrebbe rimanere meravigliato (visto che siamo in pieno campo giuridico e normativo) che la Corte Costituzionale non abbia ritenuto necessario un suo diretto intervento per poter appurare se quella stessa sentenza poteva essere impugnabile per manifesta e gravissima offesa al dettato costituzionale che protegge i cittadini in vita, sia pure in stato vegetativo permanente.

In che modo potrà essere evitato che la conduzione di questa vicenda riguardante un tema delicatissimo e intimissimo che doveva essere mantenuto fuori dal clamore giuridico, politico e mediatico, venga con diritto ammesso a far parte della decadenza morale ed etica ormai visibile nella conduzione “governativa”, “rappresentativa”, “istituzionale”, “forzatamente internazionalizzata” di questo Paese “forzatamente internazionalizzato” che non trova la forza di reagire, tanto è stato sfiancato?

 

Tutti gli attori e i conduttori di questo dramma pubblico, chiuso il sipario su una tomba di un paesino di montagna innevato, si saranno ritrovato il morale a pezzi.

Il padre di Eluana perché quando andrà a trovarla al cimitero saprà che dall’ospedale al cimitero c’è arrivata a causa della sua testarda iniziativa.

I medici che, nella casa di Cura di Udine, nell’attenersi scrupolosamente (sono certo non con gioia) al protocollo attuativo legale previsto dal decreto della Corte d’Appello di Milano, ne hanno portato a compimento il provvedimento, perché si saranno sentiti abbandonati da Ippocrate.

La Magistratura che, anziché dichiararsi incompetente in assenza di norme legislative precise e non equivocabili, ha “ritenuto necessario interpretare” quelle esistenti di fatto invadendo e “legiferando” in modo surrettizio, attraverso sentenza. Perché la sua sentenza, di fatto, ha costretto il Capo dello Stato ad un intervento inusuale presso il Consiglio dei Ministri, ai quali si è trovato nella necessità di ricordare che in quel particolare campo era arrivata prima la Magistratura, attraverso una sentenza della suprema Corte di Cassazione, a rispondere alla domanda di giustizia del cittadino. Non che alla Magistratura possa essere impedito di rispondere alle domande di giustizia provenienti dai cittadini rimbalzanti fra i vari gradi di giudizio, naturalmente. Come prevede la Costituzione all’art. 111, contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale (e, certamente, sul caso Eluana Englaro è la sua libertà personale che è stata oggetto di richieste di giustizia e di provvedimenti di risposta da parte degli organi competenti giurisdizionali) si può ricorrere alla Corte di Cassazione. Quello che cerco di dire è che, proprio per l’importanza che la Costituzione assegna alla stessa Corte di Cassazione, il cui primo Presidente e il Procuratore Generale sono gli unici a far parte di diritto del Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica; la stessa Corte di Cassazione dovrebbe rallentare il passo quando si trovasse a dover sentenziare agli immediati confini del potere legislativo che, a causa della divisione dei poteri, non Le compete. Ed è a vista generale che la questione di Eluana Englaro si trovava nello spazio grigio fra il potere giurisprudenziale e il potere legislativo che sul quel particolare campo – certo in grave ritardo – non aveva ancora legiferato.

Per quanto concerne poi il periodo temporale “limite” di 15 anni oltre il quale, se una persona in Stato Vegetativo Permanente, non ha, secondo i medici, nessuna possibilità di riprendersi; vorrei chiedere, con tutto il rispetto dovuto per l’alto livello di responsabilità dei giudici che hanno assunto non certo a cuor leggero questa decisione, perché si è definito a 15 anni questo “tempo limite”; perché non dieci, 20 o più o meno anni? La domanda non è peregrina, né vuole essere provocatoria. Piuttosto deriva da alcune notizie di cronaca riprese dal mondo mediatico. Eccone due rappresentative di moltissime altre, che pongono in diversa e più tragica luce la sentenza della suprema Corte di Cassazione sui casi di persone in SVP da oltre 15 anni.

 

Smentendo l’irreversibilità dello stato vegetativo in cui versano alcune persone, è avvenuto che:

  • Terry Wallis, che oggi ha 44 anni e fa il meccanico a Ozark, in Arkansas, il 13 luglio 1984, quando aveva appena compiuto 20 anni ebbe un grave incidente stradale che lo lanciò in un coma profondo che, per chi non sa, era un coma buio. Terry si risvegliò l’11 giugno del 2003 rispondendo Mom (mamma) ad un aiutante, meravigliato per la risposta, che gli stava chiedendo, come sempre faceva: Terry, chi è la persona che sta entrando nella stanza?”. Questo “miracolo” si è verificato dopo quasi 19 anni di Stato Vegetativo Permanente che gli era stato diagnosticato insieme ad una paralisi degli arti. Respirava in modo autonomo e doveva essere nutrito in modo artificiale. I medici non davano speranze di ripresa ai suoi genitori e alla moglie che doveva accudire una bambina nata da sei settimane. Terry fu portato in un centro vicino alla sua casa permettendo ai suoi genitori di potersi prendere cura di lui anche economicamente, pur non potendo permettersi anche la spesa di un fisioterapista. In tutti questi anni ogni giorno lo lavavano, lo giravano per evitargli le piaghe da decubito, gli parlavano, gli facevano ascoltare la musica che gli piaceva. Sua madre Angilee (Angelina, santa donna) si era sempre rifiutata di ascoltare i consigli di staccare il sondino nasogastrico. Il direttore del centro di riabilitazione, dottor James Zini (cognome italiano che potrebbe indicare strade altre ai medici nostrani) oltre che a condurlo nella sua casa due volte al mese, aveva deciso di comportarsi di fronte a lui come se potesse ascoltare e capire: Ora noi sappiamo che era consapevole ha dichiarato dopo il suo risveglio. Ma ha detto anche altro, e questo intendo sottolinearlo: La grande lezione che ci arriva da questo evento è che non bisogna mai arrendersi nella vita, noi non sappiamo mai cosa ci riserva il futuro.

  • Jan Grzebsky, un ferroviere polacco che nel 2009 compirà 67 anni, nel 1988, a causa di un incidente sul lavoro, fu precipitato in uno stato totale di incoscienza. I medici lo avevano giudicato inguaribile e ne avevano pronosticato la morte al massimo in tre anni. La moglie Gertruda (anche lei santa donna) non voleva dare credito ai medici e pensava che invece il marito si sarebbe risvegliato. Infatti il 12 aprile 2007 si è proprio risvegliato ed ha poi dichiarato: È stata lei a salvarmi, non lo dimenticherò mai.

Il medico del “risvegliato”, Boguslaw Poniatowski, ha raccontato che “Per 19 anni la moglie di Jan ha svolto, da sola, il lavoro di un esperto team di infermieri, cambiando la posizione del paziente in coma ogni ora per evitare il formarsi di piaghe da decubito”. È la moglie che si è presa cura di lui in modo amorevole, magari costruendo poi il “miracolo”, insieme ai figli che spesso andavano a trovarlo e cercavano di comunicare con lui.

Durante i 19 anni trascorsi Jan Grzebsky sentiva tutto quello gli avveniva intorno, infatti ha dichiarato: “Durante questi anni ho sentito ciò che gli altri mi dicevano ma non ero in grado di rispondere, è stato terribile.”

 

Quanto riportato si commenta da solo e non ha bisogno di ulteriori spiegazioni. Dai tanti episodi di “risveglio”; deriva un dubbio cocentissimo sul termine “irreversibile” che pone problemi di coscienza di livello profondissimo e sostanziale che non possono essere elusi da coloro che hanno la responsabilità di un istituto così delicato come quello della suprema Corte di Cassazione. D’altra parte dobbiamo anche rilevare, nella perfetta logica giurisprudenziale, che la sentenza della Cassazione sul delicatissimo tema della libertà decisionale in capo a persona viva, ma in SVP da così tanto tempo, avrebbe costituito un non frenabile effetto “a cascata” nei sottostanti gradi di giudizio che non avrebbero potuto, a loro volta, sottrarsi al loro dovere giuridico esecutorio. Proprio per questo effetto di valore di Legge di una sentenza inerente un tema così delicato, come i diritti applicabili al fine vita di persona non in grado di decidere con atto personalissimo sulla propria esistenza, dobbiamo necessariamente chiederci come liberi cittadini, se la Corte di Cassazione può di fatto (nell’applicazione certo di un dovere giurisprudenziale) legiferare sentenziando, ovvero anticipando, incanalando o addirittura dando l’impressione di sostituirsi al potere legislativo; dove sta il confine fra potere giudicante e potere legiferante?

Il Parlamento che in tutto questo tempo non ha affrontato in modo concreto un problema che pur sapeva esistente. Un problema che doveva essere affrontato in modo deciso e al limite risolto legislativamente tenendo conto dei criteri-binari espressi dalla Corte di Cassazione. Si sarebbe dato corso ad una legge in grado di fare da supporto e indirizzo ai familiari che si trovano a gestire persone in SVP e non sono poche. Le occasioni non sono mancate, e ben prima della sentenza della Cassazione sulla quale è stato proposto conflitto di attribuzione. Infatti quando venne emanata una legge molto importante, la n. 6 del 9 gennaio 2004 (ed eravamo ancora distanti dalla sentenza di Cassazione del 20 aprile 2005 sopra riportata), il Parlamento dava strumenti concreti per la soluzione dei problemi sociali che si creavano nelle famiglie quando si trattava di gestire persone disabili anche volendole tenere nell’ambito delle mura domestiche. È la legge che istituisce la figura dell’amministratore di sostegno, un’istituzione meritoria, che veniva inserita nel libro primo, titolo XII del Codice Civile modificando e rendendo più consoni ai problemi da risolvere gli articoli che si occupano di interdizione e di inabilitazione. Eppure il Parlamento non ha utilizzato quella stessa legge per occuparsi dei riflessi drammatici che si sapeva potevano ingenerarsi dalla condizione di stato vegetativo permanente; non si è deciso di dare corso ad una decisa fattiva discussione che desse finalmente importanza ai casi inseribili fra quelli di “fine vita”: il testamento biologico, la configurazione giuridica dell’alimentazione e dell’idratazione artificiale. Ed ora che l’urgenza di affrontare questi aspetti così delicati sembra essere scemata con l’immagine di un cimitero friulano di montagna; quando il Parlamento riterrà di essere pronto nelle sue diverse identità culturali ad affrontare i drammi che avvolgono lo scenario del “fine vita”?

Il Governo che si è ridotto ad intervenire nella parte finale del dramma di Eluana avrebbe potuto attivarsi molto prima che si pronunciasse la Cassazione per dovere giurisdizionale, anche con un decreto urgente se necessario, sulla definizione giuridica dell’alimentazione e idratazione artificiale su soggetti in Stato Vegetativo Permanente, perché la piega che stavano prendendo gli eventi era già visibile da anni come sarà in grado di valutare lo stesso lettore che sia giunto a queste righe senza salti…

Il Capo dello Stato che proprio come garante della Costituzione e della distinzione dei poteri poteva intervenire – con la delicatezza necessaria a non vulnerane l’indipendenza – sulla Magistratura (il primo Presidente e il Procuratore Generale siedono con lui nel Consiglio Superiore della Magistratura), almeno nei mesi precedenti, perché si rispettasse il dibattito già in essere all’interno del Parlamento sulla questione dello stato vegetativo permanente e sulle gravi problematiche, ad esso connesse, riguardanti le libertà personali garantite dalla Costituzione. Del resto è a perfetta conoscenza dello stesso Capo dello Stato che il ritardo nel raggiungere decisioni legislative condivise dipenda non solo dalle diverse sensibilità nel campo della bioetica tra le diverse forze politiche in Parlamento, attraversate dalla comune identità cattolica; ma soprattutto dalla delicatezza delle implicazioni che sarebbero derivate dal mettere mano sulle libertà e sui diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione. Motivo in più per non fare gare a chi arriva prima su argomenti così delicati; ma anche motivo in più per inviare un messaggio alle Camere perché si affrontasse finalmente la questione; anche perché nel perdurare del vuoto legislativo in un campo così delicato la Corte di Cassazione avrebbe potuto trovarsi, (come poi si troverà) per obbligo giurisdizionale, a sentenziare “interpretando” l’insieme dell’ordinamento esistente comprese le normative internazionali alle quali l’Italia ha aderito (come quella della Convenzione internazionale di Oviedo che pur ratificata dal Parlamento non è ancora stata resa organica alla relativa normativa nazionale e non è ancora entrata in vigore secondo le modalità previste dagli articoli 33, 35, 36 della stessa Convenzione) e quindi a spingersi ben oltre nel considerare i trattamenti artificiali di sostegno vitale (alimentazione, ventilazione artificiale) come interventi medici rifiutabili.

La divisione dei compiti è importante nel delicato mondo istituzionale e costituzionale ma se la gamba destra non sa cosa fa la gamba sinistra, e viceversa si ruzzola.

Se la giovane Italia costituzionale assomigliasse sempre di più ad un palazzo costruito in fretta e furia sulla sommità di una collina; potrebbe avvenire che una occhiata non distratta identificasse la piccola altura su cui si trova il palazzo come un’area geologica soggetta a frana improvvisa. Potrebbe avvenire che negli ultimi trent’anni si siano cominciati a sentire brontolii provenienti dalle profondità della collina; che questi brontolii siano stati interpretati dal palazzo solo come scossine di assestamento di un lieve, lungo ma controllabile, terremoto sociale. Potrebbe invece avvenire che troppo tardi, e all’improvviso, ci si renderà conto che sta crollando tutto.

Quando è nata la Costituzione, nel 1948, eravamo circa 46 milioni e mezzo, qualche decennio dopo, a causa del trasferimento di popolazione da sud a nord, nelle scuole del nord cominciavano ad essere in maggioranza i bambini delle famiglie meridionali.

Oggi che siamo 60 milioni per difetto, nelle scuole cominciano ad essere in maggioranza i bambini delle famiglie degli stranieri.

Volete provare a rileggere la Costituzione e valutare se è perfettamente in grado di reggere questo paese per i prossimi 50 anni?

 

Alberto Roccatano

28 febbraio 2009

Per www.nexusedizioni.it

 


NOTE RELATIVE ALLE FONTI

Nella ricerca documentale quando ho potuto farlo ho deciso di preferire i siti e le posizioni diverse dalla mia, sia perché un contraddittorio sia pure digitale e virtuale non fa mai male anche per misurare la solidità e la non animosità delle proprie posizioni, sia per poter affrontare questa vicenda che considero delicatissima senza pregiudizio alcuno anche nella mia autonoma ricerca documentale.

Elementi della storia di Eluana Englaro e la documentazione relativa alle iniziative giudiziarie e ai decreti del Tribunale di Lecco e della Corte d’Appello di Milano sono tratti da: www.zadig.it

ZADIG è un’Agenzia di Giornalismo Scientifico, nel portale di entrata del suo sito per correttezza informazionale trascrivo quanto viene dichiarato pur non condividendolo:

“Sul caso di Eluana Englaro crea confusione chi parla di eutanasia o addirittura di assassinio. La richiesta di interrompere le cure è stata avanzata dai genitori di Eluana sulla base della volontà da lei espressa prima dell’incidente. La legittimità di questa richiesta è stata riconosciuta da tutti i gradi della magistratura.”

Per accedere ai documenti relativi all’inizio dello slalom giurisdizionale del 1999:

  •     Istanza del tutore presso il Tribunale di Lecco del 18.1.1999
  •     Decreto del tribunale di Lecco, del 1.3.1999
  •     Reclamo del tutore presso la Corte d’Appello di Milano, del 14.3.1999
  •     Memoria del tutore inviata alla Corte d’appello di Milano, il 8.10.1999
  •     Decreto Corte d’appello di Milano, del 26.11.1999

basta scrivere “Eluana Englaro” nel riquadrino a sinistra al disotto della frase “cerca nel sito” e quindi dare invio.

Inoltre
dal n. 5 del 2006, di Nuova Giurisprudenza Civile Commentata vengono tratte le informazioni relative a:

  •     Decreto del Tribunale di Lecco del 15 luglio 2002
  •     Decreto di rigetto della Corte d’Appello di Milano del 2003
  •     L’ordinanza di inammissibilità della Corte di Cassazione del 20 aprile del 2005 per mancanza dei requisiti formali e giuridici del padre necessari per chiedere il distacco del sondino che alimenta la figlia.
  •     Decreto del Tribunale di Lecco del 2 febbraio 2006.
  •     Decreto della Corte d’Appello di Milano del 2006: mancato riconoscimento dell’accanimento terapeutico.

La lettera dei coniugi Englaro del 2004 ai Presidenti della Repubblica, del Consiglio, del Senato e altri
Fonte: http://www.repubblica.it/2009/02/sezioni/cronaca/eluana-englaro-2/letera-del-2004/letera-del-2004.html

Lettera aperta di Pietro Crisafulli
Fonte:
http://www.tgcom.mediaset.it/cronaca/articoli/articolo440590.shtml

Intervista di Pietro Crisafullli con Anna La Rosa a Telecamere
Anna La Rosa il 6 febbraio 2002 intervista Pietro Crisafulli che accusa Beppino Englaro di aver mentito sulla volontà espressa da Eluana riguardo il porre fine alla sua esistenza in caso di coma vegetativo permanente.
Fonte: http://telecamere.blog.rai.it/2009/02/06/le-accuse-di-pietro-crisafulli-a-beppino-englaro/

Fascicolo

    Testo integrale Sentenza n. 21748 di rinvio della Corte di Cassazione del 16 ottobre del 2007. Riconoscimento delle condizioni in presenza delle quali è ammissibile l’autorizzazione all’interruzione del trattamento.

    Sentenza della Corte d’Appello di Milano del 9 luglio 2008: autorizzazione all’interruzione del trattamento.

  • Una luce nel buio di Giancarlo Fornari
  • Analisi delle sentenze Englaro di Maria Di Chio
  • L’idratazione e l’alimentazione artificiale di Rossana Cecchi
  • L’autodeterminazione terapeutica di Maurizio Fumo

Il Fascicolo è a cura di LiberaUscita (Associazione nazionale laica e apartitica per la legalizzazione del testamento biologico e la depenalizzazione dell’eutanasia)

Fonte: http://www.liberauscita.it/online/wp-content/uploads/2008/09/sentenza-cassazione-englaro.doc

Lettera del presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio circa il decreto sul Caso Englaro
Fonte: http://www.rainews24.rai.it/notizia.asp?newsid=105246

Sulla questione dei risvegliati da Stato Vegetativo Permanente

  •     Jan Grzebsky, ferroviere polacco

Fonte: http://www.repubblica.it/2007/06/sezioni/persone/polonia-sveglio-coma/polonia-sveglio-coma/polonia-sveglio-coma.html

  •     Terry Wallis, meccanico dell’Arkansas

Fonte: http://www.repubblica.it/2006/07/sezioni/esteri/terry-risveglio-da-coma/terry-risveglio-da-coma/terry-risveglio-da-coma.html


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