Il fondo della questione giuridica sulla normazione dell’emergenza, e la chiave per smascherarla, sta nella categoria giuridica di eccesso di potere amministrativo ed eccesso di potere legislativo. Ritengo che sia quello il punto su cui battere per contrastare la costruzione della dittatura sanitaria. La normazione pandemica viola in diversi altri modi la Costituzione e i Diritti dell’Uomo come statuiti dal Trattato di Norimberga, dalla Convenzione di Oviedo, da regolamenti europei etc.; ma la violazione fondamentale, a cui tutte le altre vanno collegate per comprendere la realtà di ciò che stanno facendo, è l’eccesso di potere.
In ambito amministrativo si ha la nullità del provvedimento quando l’autorità amministrativa, cioè il potere esecutivo, emette provvedimenti al di fuori dei propri poteri, per es. che invadono la sfera degli altri due poteri, quello esecutivo o quello giudiziario; si ha invece l’eccesso di potere nei seguenti casi: a)sviamento di potere, ossia quando il provvedimento è emesso da un soggetto che ha il potere di emetterlo, ma persegue un fine improprio; falsità del presupposto; travisamento o erronea valutazione dei fatti; difetto di motivazione; illogicità; disparità di trattamento; ingiustizia manifesta; violazione di legge..
Orbene, prima con Conte e poi con Draghi abbiamo visto il governo, il potere esecutivo, con i famosi dpcm e le ordinanze, servirsi in modo sistematico di provvedimenti amministrativi, cioè del potere esecutivo, per emanare norme di carattere generale, che sono riservate al potere legislativo, e, ancora peggio, per sospendere diritti e libertà costituzionali fondamentali.
All’inverso, con la normativa sulla vaccinazione forzata, dal decreto legge 44 al Green Pass allargato, assistiamo all’eccesso di potere legislativo, cioè sistematico abuso del potere legislativo per invadere il campo del potere esecutivo, con provvedimenti legislativi che hanno carattere di provvedimenti esecutivi, cioè che si applicano direttamente ai casi singoli.
Questo tipo di abuso serve ad eludere le norme che garantiscono la correttezza, legalità e sindacabilità dei provvedimenti amministrativi, i quali possono essere presi solamente attraverso un iter che consente ai cittadini interessati di interloquire, presentare informazioni, obiezioni, richieste, proposte. Il governo Draghi, facendo leggi che invadono la sera esecutiva, e che operano come provvedimenti amministrativi, elude quindi il diritto di partecipazione dei cittadini e inoltre, poiché le leggi come tali non possono essere impugnate davanti al tribunale amministrativo, elude anche il diritto alla tutela giudiziaria, consacrato dall’articolo 24 della Costituzione, che il cittadino avrebbe se le disposizioni contenute in quei decreti leggi e in quelle leggi fossero correttamente emanate mediante atti provvedimentali amministrativi. Ossia, di fronte a un provvedimento amministrativo illegittimo per determinate ragioni, il cittadino può ottenere giustizia dal Tar, il quale valuta la conformità del provvedimento alla legge, agli scopi dichiarati, alla logica, alle regole procedurali – cosa che non è possibile quando il provvedimento è adottato direttamente mediante un DL o una legge.
Questo tipo di eccesso di potere per sconfinamento è stato riconosciuto come incostituzionale dalla consulta, la quale ha stabilito che, contro tali eccessi, è necessario che i giudici a cui i cittadini sottopongono le eccezioni di incostituzionalità verso tali leggi, abbiano un ampio diritto al sindacato di costituzionalità da parte della consulta stessa.
Ma il concetto di eccesso di potere legislativo si estende ad altre figure, nella giurisprudenza della Corte Costituzionale. Ricorre infatti anche quando il potere legislativo
-persegue un fine illegittimo;
-o contrario a quello dichiarato;
-o serve interessi impropri;
-o è esercitato formulando disposizioni illogiche, incomprensibili, contraddittorie, manifestamente inidonee.
Tali vizi ricorrono in tutta la legislazione pandemica, in particolare del decreto-legge 44 e del Green Pass.
Tali vizi sussistono tutti, macroscopicamente.
L’azione del governo e della politica ha perseguito e sta perseguendo evidentemente due fini strategici:
1-vaccinare quante più persone possibili, cioè dare a Big Pharma il massimo dei profitti e il massimo dei dati sperimentali, senza riguardo per la effettiva necessità, l’efficacia e la dannosità e i risarcimenti, stimolando forse con la vaccinazione di massa il sorgere di nuove varianti che producano bisogno di sempre nuovi vaccini a profitto di Big Pharma; e infine sostenendo questa campagna con la propaganda, la censura e le sovvenzioni ai medici e ai mass media collaborazionisti;
2-sovvertire la Costituzione instaurando un potere autocratico libero da ogni vincolo di legalità e divisione dei poteri, dove il governo usa liberamente provvedimenti amministrativi per togliere diritti costituzionali, provvedimenti legislativi per eludere le garanzie e la sindacabilità dell’atto amministrativo: il piano della P2, di Licio Gelli, se ricordate, compresa la repressione del dissenso, e la sottoposizione della vita delle persone al potere corporate: se per lavorare, socializzare, studiare, viaggiare etc. dobbiamo tutti vaccinarci o tamponarci, siamo sudditi dei produttori di vaccini e tamponi – che poi sono controllati dagli stessi soggetti che detengono gran parte del debito pubblico italiano e gli danno il rating, e decidono la politica dello Stato.
Tale piano era già delineato allorché, nel settembre 2014, Renzi e il Partito Democratico, nell’incontro alla Casa Bianca, consegnarono l’Italia a Big Pharma come capocavia della vaccinazione forzata di massa, ossia la resero capofila della sperimentazione del dominio della popolazione con mezzi biologici. Poco dopo mandarono al Quirinale Sergio Mattarella. Due anni dopo arrivò in Italia, unico caso al mondo, la vaccinazione obbligatoria con 10 vaccini di tutti i bambini cominciando a un’età in cui neanche si è strutturato il sistema immunitario. Nel 2021, unico caso al mondo, Green Pass e obbligo vaccinale. Ecco perché Draghi impone sempre più energicamente la vaccinazione, mentre gli altri governi vanno in senso opposto: vi erano accordi internazionali. Era tutto programmato. La salute pubblica non c’entra un fico secco coi vaccini e col Green Pass. Sperimentano tecniche di controllo sociale, di bio-potere. E tengono segreta buona parte di ciò che iniettano e soprattutto dei suoi effetti.
E siccome era tutto programmato a questi fini illeciti ed eversivi, siccome tutta la legislazione pandemica persegue chiaramente questi due illeciti fini e non la salute pubblica, allora è tutta affetta da eccesso di potere e da incostituzionalità.
Non è difficile dimostrare (vi è già molta letteratura al riguardo) che la normativa pandemica viola molte norme costituzionali, né che la gestione della pandemia ha calpestato la salute pubblica, né che il Green Pass non ha alcuna base scientifica e serve solo a forzare la gente a vaccinarsi per esercitare diritti fondamentali, e che anche la vaccinazione dei bambini è priva di senso ai fini della salute, quindi serve solo ad arricchire Big Pharma e a rispettare gli impegni assunti dal governo Renzi a spese degli italiani.
Forse un giorno non lontano si potrà anche dimostrare che la cricca politica, al fine di attentare alla Costituzione, abbia usato la violenza, consistente nel terrorismo basato su dati e tamponi falsi, sul ricatto vaccinale, sull’abuso della forza pubblica In tal caso si configurerà il reato di attentato alla Costituzione (art. 283 CP). Forse si arriverà a dimostrare che la medesima cricca abbia favorito il diffondersi del contagio omettendo o ritardando misure di contenimento, nel qual caso ricorrerebbe il reato di epidemia dolosa (art. 483 CP). Forse risulterà persino che il protocollo di vigile attesa e tachipirina, responsabile di gran parte dei decessi per Covid, sia stato studiato proprio per fare una strage continua (art. 422 CP), che alimenti il terrore popolare e il consenso intorno ai provvedimenti anti-costituzionali e alla campagna vaccinale, e che al medesimo fine siano state scoraggiate farmaci poco costosi e cure efficaci, soprattutto domiciliari.
Vediamo infine in dettaglio alcuni elementi di incostituzionalità per eccesso di potere specifici del DL 44/2021.
Sussiste l’incompatibilità con l’art. 3 Cost. dell’intero DL 44/2021 e legge di conversione, perché essi ledono il principio di ragionevolezza e incontraddittorietà, laddove prescrivono la vaccinazione contro il virus Sars-Cov-2, mentre non vi erano e non vi sono vaccini autorizzati contro tale virus, ma solo contro la malattia Covid 19; e altresì perché strutturalmente e sistematicamente equivoca parlando ora di obbligo, ora di requisito (due categorie giuridiche reciprocamente escludentisi), e contemporaneamente esige il rilascio di una dichiarazione di consenso informato, la quale non può sussistere, dato che si ignorano gli effetti di lungo e medio termini, non essendo tali termini ancora decorsi, ovviamente.
Ricorre un’ulteriore profilo di incostituzionalità nella violazione della divisione dei poteri dello Stato. Una legge del tipo di quella in questione, avendo carattere provvedimentale, siccome si applica direttamente alle persone senza mediazione del potere esecutivo, e avendo le caratteristiche della personalità riguardo ai destinatari, la concretezza riguardo al contenuto e gli effetti eccezionali, in passato, costituisce uno sconfinamento del legislatore nell’ambito dell’esecutivo. La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi in numerose casistiche, ha escluso tale inammissibilità, ma ha affermato che spetta a essa Corte uno stretto controllo di costituzionalità del rispetto del principio di ragionevolezza:“il diritto di difesa del cittadino non viene annullato, ma si connota secondo il regime tipico dell’atto legislativo adottato, trasferendosi dall’ambito della giustizia amministrativa a quello proprio della giustizia costituzionale; tuttavia, il sindacato di costituzionalità sotto il profilo della non arbitrarietà e ragionevolezza delle scelte deve essere tanto più rigoroso quanto più marcata è la natura provvedimentale dell’atto legislativo sottoposto a controllo.” Corte Costituzionale n.116/2020; Consiglio di Stato – IV sez. – sentenza n. 2409 del 22-05-2021.
Rispetto al DL 44 e alle norme sul Green Pass, l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 bis ricorre per violazione degli artt. 117 primo e terzo comma e 120 della Costituzione, derivante dalla riconducibilità della materia in esame alla tutela della salute, con conseguente limitazione della funzione legislativa ordinaria alla sola fissazione dei principi fondamentali.
Nella suddetta sentenza, la Corte Costituzionale ha anzitutto rilevato che gli artt. 6 e 7 Cedu sono invocabili come norme interposte, la cui osservanza è richiesta dall’art. 117 comma 1 della Costituzione.
L’iter argomentativo che ha condotto il giudice delle leggi, in quella sentenza, a ritenere fondata la questione di legittimità costituzionale, ruota attorno alla valorizzazione del ruolo del procedimento amministrativo “nell’amministrazione partecipativa disegnata dalla legge 7 agosto 1990 n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”).
Osserva la Corte (i) che il procedimento amministrativo costituisce il luogo elettivo di composizione degli interessi, in quanto “[è] nella sede procedimentale […] che può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l’interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei princìpi costituzionali la loro previsione e tutela”; (ii) e che la modalità dell’azione amministrativa deve poter emergere “a livello giuridico-formale, quale limite intrinseco alla scelta legislativa…”.
Sulla scorta di simili premesse, si legge nella sentenza che se la materia “per la stessa conformazione che il legislatore le ha dato” presenta i tratti della materia amministrativa, allora ne consegue l'applicazione delle garanzie tipiche del procedimento amministrativo.
In applicazione di tale ultimo criterio ermeneutico, rileviamo che l'oggetto delle leggi-provvedimento vacciniste ha le caratteristiche della materia amministrativa e che la complessità delle scelte e degli interessi in gioco (legati alla tutela della salute) e le ricadute su tutte le strutture sanitarie regionali, avrebbero postulato una istruttoria amministrativa approfondita, fisiologicamente non appartenente all’iter di formazione delle leggi.
La qualificazione della materia come tipicamente amministrativa ha inoltre una specifica proiezione sulla fase successiva, quella del vaglio giurisdizionale, nel senso che sarebbe destinata a produrre un contenzioso specifico centrato sul rispetto delle regole del procedimento, quali il difetto di partecipazione degli interessati, che non si potrebbe addebitare all’atto legislativo in quanto elemento estraneo al relativo procedimento; e ciò è palese nella fattispecie con riferimento all’individuazione delle mansioni e delle attività professionali che “necessariamente” comportano il rischio di contagio, con la conseguenza che la disposizione di legge è, in questa parte, oggettivamente indeterminata e indeterminabile, quindi irragionevole e incompatibile con l’art. 3 Cost.
Orbene, l’art. 4, come tutto il DL 44/2021 e la legge di conversione 76/2021, riveste, e in misura molto più marcata, estesa e penetrante, fino ad incidere nella libertà biologica delle persone e nel loro diritto al lavoro, quei medesimi caratteri, sopra individuati dalla Consulta, che hanno indotto la medesima a dichiarare incostituzionale la norma là contestata. Ancor più ciò vale per la normativa che impone il green pass.
Nel formulare queste eccezioni di incostituzionalità bisogna assicurarsi che il magistrato accetti la realtà, ossia che è diffusa la pratica del lobbying (gruppi di interesse pagano i politici per ottenere provvedimenti legislativi e amministrativi di favore), che i governi portano avanti interessi di parte (non necessariamente quelli collettivi o nazionali), che dipendono più dal grande capitale apolide che dai cittadini, e che i parlamentari rappresentano innanzitutto chi li sponsorizza e non chi li ha votati, quindi la legittimazione parlamentare è soltanto teorica.