Ogni atto notificato al contribuente da parte dell’Agente della riscossione vanno indicati i termini entro cui impugnare l’atto stesso e l’autorità presso cui depositare il ricorso.
Ogni avviso di iscrizione ipotecaria, notificato da Equitalia al contribuente, deve indicare, a pena di nullità:
– il termine entro cui impugnare l’avviso
– il giudice presso cui ricorre.
A ribadire questo principio, in linea con lo Statuto del Contribuente [1] e con il principio di legalità, è stata la Corte di Cassazione con una recente sentenza [2].
Il cittadino deve essere sempre messo in condizione di tutelare i propri diritti nei confronti dell’amministrazione finanziaria; pertanto, in presenza di misure messe in atto da Equitalia che possano gravemente compromettere i diritti del cittadino (come può essere un avviso notificato da Equitalia, che preannuncia l’imminente iscrizione di un’ipoteca), il contribuente deve conoscere i termini e le modalità con cui ricorrere all’autorità giudiziaria, per la difesa dei propri diritti.
Se mancano tali elementi, si può impugnare l’avviso o, diversamente, la stessa iscrizione di ipoteca.
[1] L. 7.08.1990 n. 241.
[2] Cass. sent. n. 4777 del 26.02.2013.
Fonte: laleggepertutti.it