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Proposta di decreto legge per il contrasto all’immigrazione illegittima

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Ricevamo e volentieri pubblichiamo, come utile spunto di riflessione e dibattito, questa proposta di decreto legge dell'avvocato Marco Della Luna. [Red.]


Sopra: "Il mercato degli schiavi" di Gustave Boulanger

Quanto sotto consentirebbe immediatamente e senza costi di togliere dalla circolazione le navi usate per il trasporto di immigranti illegittimi e di coprire sostanzialmente i costi dell’accoglienza.
La peculiarità della mia proposta consiste nel non introdurre principi nuovi, ma nell’estendere una norma già esistente e accettata – l’art. 552 Codice Navale – per sottoporre a “pegno” le navi negriere e trattenerle in porto, applicando il diritto di ritenzione – quello stesso diritto che consente al carrozziere di trattenere l’automobile che ha riparato finché non sia stato pagato.
Gli esperti ministeriali sapranno sicuramente correggere e migliorare la mia formulazione. L’importante è che il Governo decida di adottarlo.

 


PROPOSTA DI 
DECRETO LEGGE PER IL CONTRASTO ALL’IMMIGRAZIONE ILLEGITTIMA

Il Presidente della Repubblica,

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Considerata la gravità del problema dell’immigrazione di massa di persone non legittimate ad entrare e soggiornare sul territorio nazionale, considerati i costi e gli altri inconvenienti comportati da questa immigrazione, considerata la prevedibile continuità della pressione migratoria e dei traffici illeciti che la sfruttano e la favoreggiano;

Considerato il ruolo strumentale delle navi, soprattutto battenti bandiera straniera, che apportano gli immigrati sul territorio nazionale;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza   di   emanare disposizioni per porre freno al fenomeno, togliendo le navi usate per il traffico di migranti illegittimi dalla disponibilità per questo uso e assicurando, al contempo, la copertura dei costi per l’accoglienza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ______________2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro degli interni, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro della difesa, con il Ministro dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Articolo Unico:

Dopo l’art. 552, nel Codice della Navigazione è inserito il seguente articolo:

552 bis – Privilegio speciale e diritto di ritenzione dello Stato

Lo Stato e le pubbliche amministrazioni hanno il privilegio speciale e il diritto di ritenzione sulle navi e i loro accessori che sono state impiegate per portare nelle acque territoriali o sul territorio nazionale persone che non hanno diritto all’ingresso nel paese ovvero che l’Italia deve ricevere in esecuzione di obblighi di legge e di norme internazionali.

Il privilegio si colloca alla pari dell’art. 552 n. 1 del Codice Navale.

Il privilegio e il diritto di ritenzione sono a copertura dei futuri costi di ricezione, alloggio, mantenimento, cura, custodia e di ogni altro connessi all’arrivo delle suddette persone, nonché dei risarcimenti per i danni che le medesime siano per arrecare, e si presumono pari a € 100.000 a persona.

Rispondono dei detti costi solidalmente il proprietario, i titolari dei diritti di godimento, l’armatore, il possessore di fatto, il comandante della nave.

Il privilegio speciale e il diritto di ritenzione si applicano in conseguenza al fatto stesso dell’apporto nelle acque territoriali o sul territorio nazionale.

Si applicano alle navi e alle altre imbarcazioni anche qualora per il trasporto delle persone dalle navi al territorio nazionale siano stati usati altri natanti.

Al privilegio speciale e al diritto di ritenzione non sono opponibili diritti di terzi che siano stati costituiti dopo l’entrata in vigore del presente decreto.

Il diritto di ritenzione è esercitato in via preventiva da parte della capitaneria del porto in cui sia attraccata la nave o natanti da essa provenienti, ovvero dal comandante della nave militare o della guardia costiera che intercetti la nave.


Fonte: marcodellaluna.info


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