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Sovranità popolare e legge elettorale “Rosatellum”

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“Titolare” della sovranità è il Popolo, al quale la Costituzione riconosce e garantisce anche “l’esercizio” della sovranità stessa. Il secondo comma dell’articolo 1 della Costituzione recita, infatti, che la sovranità “appartiene” al Popolo, che “la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”…


di Paolo Maddalena


“Appartenenza” e “esercizio” della sovranità popolare in Costituzione 

       È noto che la nostra Costituzione repubblicana e democratica affida essenzialmente alla rappresentanza parlamentare il compito fondamentale della funzione legislativa, cioè della massima espressione della sovranità. Il lapidario articolo 70 della Costituzione afferma, infatti, con estrema chiarezza che “la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”.
       Ma non si deve dimenticare che “titolare” della sovranità è il Popolo, al quale la Costituzione riconosce e garantisce anche “l’esercizio” della sovranità stessa. Il secondo comma dell’articolo 1 della Costituzione recita, infatti, che la sovranità “appartiene” al Popolo, che “la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”, mentre il secondo comma dell’articolo 71 della Costituzione precisa che “il Popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli” e il ben noto primo comma dell’articolo 75 prescrive che “è indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali”. Dunque, la “sovranità”, non ostante qualche parere contrario (che parla di una distribuzione di sovranità tra il Popolo e il Parlamento), “è unica e indivisibile”, mentre nel diritto positivo dell’Europa continentale vale sicuramente il principio secondo il quale i “Parlamentari” sono “rappresentanti dell’intero popolo o nazione” e proibisce ogni forma di mandato imperativo. In sostanza, il Popolo “esercita” la sua sovranità soprattutto attraverso la “rappresentanza politica”, ma anche attraverso “istituti di democrazia diretta” (si pensi alle leggi di iniziativa popolare, o ai referendum); o mediante la “partecipazione” di tutti i cittadini “all’organizzazione politica economica e sociale del Paese” (articolo 3, comma secondo, della Costituzione). Partecipazione che è rafforzata dal quarto comma dell’articolo 118 della Costituzione, il quale precisa ulteriormente che è “favorita” “l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. Insomma “l’appartenenza” della sovranità e il suo “esercizio” spettano soltanto al Popolo, il quale si avvale, a tal fine, di diverse modalità, primo fra le quali il ricorso all’istituto della rappresentanza parlamentare. 
       Se ne deve trarre la conseguenza che “l’appartenenza” della sovranità al popolo, e il suo “esercizio” nell’interesse del Popolo, sono valori fondamentali e inviolabili, da difendere con tutti i mezzi posti a disposizione dalla stessa Costituzione. 
       Una precisa “tutela” dell’appartenenza della sovranità “al Popolo”, si nota agevolmente nell’articolo 72 della Costituzione, il quale, dopo aver disciplinato procedure, per così dire, abbreviate, per la emanazione delle leggi, puntualizza, al quarto comma, che “la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge “in materia costituzionale ed elettorale” e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi”. Come si nota, si tratta di precisi limiti posti alla rappresentanza parlamentare, al fine di assicurare una maggiore tutela della “sovranità popolare”, nelle materie in cui quest’ultima viene, per così dire, in maggiore esposizione. Ma molte altre, come presto si vedrà, sono le disposizioni che difendono “l’appartenenza” al Popolo della sovranità e, si ripete, il suo “esercizio”, nell’interesse del popolo sovrano.

 

Violazioni formali e sostanziali della Costituzione da parte della legge elettorale detta “Rosatellum”

       Ciò detto, l’approvazione della legge elettorale “Rosatellum”, avvenuta con tre colpi di “fiducia” alla Camera e cinque colpi di “fiducia” al Senato, appare come qualcosa di assolutamente fuori del prevedibile, in quanto, anziché tutelare la “appartenenza” della sovranità al popolo e il suo corretto “esercizio” nell’interesse di questi, molto visibilmente calpesta e si impadronisce dei “poteri sovrani” del Popolo stesso, platealmente violando norme imperative della nostra Costituzione.
       La prima plateale violazione costituzionale, con contemporanea invasione dei poteri sovrani del Popolo, è quella dell’articolo 72 della Costituzione. Infatti, come si è accennato, il Parlamento (e cioè l’Organo dello Stato comunità che dovrebbe rappresentare e tutelare gli interessi del Popolo) è stato costretto ad approvare una legge elettorale, a causa delle otto “mozioni di fiducia” poste dal governo, in palese contrasto con la tutela della sovranità popolare, considerata sia sotto l’aspetto dell’appartenenza sia sotto l’aspetto del suo esercizio. Con questo strumento, non previsto in Costituzione, ma dai Regolamenti parlamentari (generalmente, per consentire di convertire in legge i decreti legge entro sessanta giorni dalla loro emanazione), in realtà è stata coartata la volontà del Parlamento, poiché esso è stato costretto a scegliere tra la eventuale approvazione della legge senza altre conseguenze, o la sua non approvazione produttiva di una “crisi di governo”. In altri termini, il Parlamento è stato posto nell’impossibilità di votare contro la legge elettorale in esame. Ed è da porre in evidenza che il Parlamento, obbedendo al Governo, si è assunto la responsabilità dell’operato, in quanto è stata la maggioranza parlamentare che nella realtà, approvando la legge, ha platealmente violato il citato articolo 72, quarto comma, della Costituzione. 
       Non meno invasivo dei “poteri sovrani” del Popolo è poi il “contenuto” di questa legge. In sostanza è stato tolto al Popolo italiano il potere, fondamentale in democrazia, di scegliere i propri rappresentanti, quei soggetti cioè cui affidare la “rappresentanza politica” degli interessi del Popolo. Infatti, non c’è traccia delle “preferenze” da esprimersi sui candidati da parte degli elettori. Si parla soltanto di una quota maggioritaria di due terzi e di una quota proporzionale di un terzo, per le quali saranno i partiti a proporre i loro “listini bloccati”. Come se ciò non bastasse, si prevede che il voto dato per la quota maggioritaria, votando nei collegi uninominali, vale anche per il voto da ripartire per la quota proporzionale. In altri termini, è vietato il cosiddetto “voto disgiunto”, nel senso di permettere all’elettore di votare un candidato del collegio uninominale facente parte di una certa lista e di poter scegliere per la quota proporzionale anche un candidato appartenente a una lista diversa. Il colmo si raggiunge poi nella previsione che consente di candidarsi in cinque collegi proporzionali diversi, oltre che nel collegio uninominale, con l’assurda conseguenza che i “partiti” potranno “blindare” alcuni nomi presentandoli fino a sei volte.
       Insomma, con questa legge, il sommo “potere sovrano” del popolo, quello di eleggere liberamente i propri “rappresentanti”, è passato ai “partiti”, i quali sono posti in grado di strumentalizzare il voto popolare in vista delle loro spartizioni di potere. 
       E tutto questo avviene attraverso patenti violazioni delle disposizioni costituzionali. Violato è innanzitutto l’articolo 3 della Costituzione…

Continua…
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L'AUTORE
Paolo Maddalena è un giurista e magistrato italiano, che ha ricoperto l'incarico di giudice costituzionale. Conseguita la laurea presso l'Università di Napoli nel 1958, ha iniziato l'attività didattica e scientifica nell'ambito del Diritto romano, come assistente di Antonio Guarino e come libero docente di Istituzioni di diritto romano dal 1971 (anno dell'ingresso nella Magistratura della Corte dei Conti), per spostare poi i suoi interessi verso il Diritto amministrativo e costituzionale, lavorando ad una nuova configurazione della responsabilità amministrativa ed alla tesi della risarcibilità del danno pubblico ambientale. Parallelamente all'impegno in magistratura, ha proseguito quello di docente presso l'Università di Pavia e, dal 1991 al 1998, presso l'Università degli Studi della Tuscia a Viterbo come titolare della cattedra “Jean Monnet” di Diritto della Comunità Europea per il patrimonio culturale ed ambientale. Dal 1995 è stato Procuratore generale del Lazio. Nominato presidente di sezione della Corte dei conti, nel 2002 è stato eletto alla Corte costituzionale nella quota riservata alla magistratura contabile e nel 2010 nominato vicepresidente della Corte, carica in cui è stato riconfermato nel 2011. Tra il 30 aprile 2011 e il 6 giugno dello stesso anno ha svolto le funzioni di presidente della Corte.

IN QUESTO NUMERO:

POPOLAZIONE ITALIANA CEDUTA ALL'IBM 
       di Gianni Lannes
All’insaputa degli italiani Matteo Renzi e Ivan Scalfarotto il 31 marzo 2016 a Boston, senza alcun mandato elettorale e parlamentare, e senza informare prima ben 61 milioni di italiani, hanno siglato un accordo segreto con l'IBM.

SOVRANITÀ POPOLARE E LEGGE ELETTORALE ROSATELLUM 
       di Paolo Maddalena
Il secondo comma dell’art. 1 della Costituzione recita, infatti, che la sovranità “appartiene” al Popolo, che “la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.

IL PICCOLO GRANDE FRATELLO PORTATILE 
       di Barbara Tampieri

SOVRANITÀ FANTASTICA 
       di Marco Della Luna
Sovranismo individuale, sovranismo nazionale e legittimazione del potere.

IL PROTOCOLLO MONTILLA. FINALMENTE GIUSTIZIA PER I MILITARI MALATI E LE LORO FAMIGLIE? 
       di Massimo Zucchetti e Rita Celli

IL COMPLESSO NRTF-MUOS: UN RISCHIO PER L’AMBIENTE E LA SALUTE DELLA POPOLAZIONE 
       di Massimo Zucchetti

LA RICERCA SCIENTIFICA TRA DOGMI E LIBERTÀ DI SCELTA
       di Loretta Bolgan

DALLO SFACELO ALLA SPERANZA
       di Fabio Franchi
La crisi coinvolge ogni aspetto della società, non riguarda solo il problema delle vaccinazioni con il danno che comportano. Quello è solo uno dei tasselli.  

TRATTAMENTI SANITARI TRA DIRITTO ALLA SALUTE E DIRITTI UMANI 
       di Claudio Simion
L’autodeterminazione in ordine alla propria salute è un diritto fondamentale, introdotto negli ordinamenti e nei codici di deontologia medica a livello internazionale.

SOVRANITÀ: UNA PAROLA SCONOSCIUTA? 
       di Jacopo Castellini
Negli ultimi trent'anni le istituzioni sovranazionali e l'UE hanno preso sempre più spazio all'interno della cronaca politica ed economica, fino ad arrivare a concepire la cessione di sovranità degli stati nazionali come unica soluzione ai nostri problemi. Ma è davvero così? Cosa significa realmente cedere la propria sovranità? Per scoprirlo, abbiamo provato a fare una "ricerca estesa"…

LIBERTÀ 
       di Autori Vari
La libertà è una scelta etica che si manifesta nell’azione. La libertà prima che un diritto è un dovere. La libertà è non  lasciarsi intruppare dai dogmi, dalle leggi e dalle ideologie. La libertà è avere coraggio e dignità.

GRILLO E CASALEGGIO: DA WASHINGTON A ROMA!
       a cura della Redazione

GENTILONI REGALA IL MARE ITALIANO ALLA FRANCIA
       di Gianni Lannes

BOTTEGA DEGLI ARTISTI:
LA SOVRANITÀ INDIVIDUALE NELL’ARTE, ICONOGRAFIA DELLA LIBERTÀ 

       di Lucia Uni

SOTTO LA LENTE 
       a cura della Redazione

PROSECCO: A VINITALY LA NUOVA SFIDA DELLA SOSTENIBILITÀ
       di Jacopo Castellini
Il Prosecco Doc abbandona il Glifosato e adotta il diserbo meccanico. Aumentano sensibilmente le aziende che virano verso il biologico e la certificazione Integrata (SQNPI).


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