di Paolo Maddalena
“Appartenenza” e “esercizio” della sovranità popolare in Costituzione
È noto che la nostra Costituzione repubblicana e democratica affida essenzialmente alla rappresentanza parlamentare il compito fondamentale della funzione legislativa, cioè della massima espressione della sovranità. Il lapidario articolo 70 della Costituzione afferma, infatti, con estrema chiarezza che “la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”.
Ma non si deve dimenticare che “titolare” della sovranità è il Popolo, al quale la Costituzione riconosce e garantisce anche “l’esercizio” della sovranità stessa. Il secondo comma dell’articolo 1 della Costituzione recita, infatti, che la sovranità “appartiene” al Popolo, che “la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”, mentre il secondo comma dell’articolo 71 della Costituzione precisa che “il Popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli” e il ben noto primo comma dell’articolo 75 prescrive che “è indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali”. Dunque, la “sovranità”, non ostante qualche parere contrario (che parla di una distribuzione di sovranità tra il Popolo e il Parlamento), “è unica e indivisibile”, mentre nel diritto positivo dell’Europa continentale vale sicuramente il principio secondo il quale i “Parlamentari” sono “rappresentanti dell’intero popolo o nazione” e proibisce ogni forma di mandato imperativo. In sostanza, il Popolo “esercita” la sua sovranità soprattutto attraverso la “rappresentanza politica”, ma anche attraverso “istituti di democrazia diretta” (si pensi alle leggi di iniziativa popolare, o ai referendum); o mediante la “partecipazione” di tutti i cittadini “all’organizzazione politica economica e sociale del Paese” (articolo 3, comma secondo, della Costituzione). Partecipazione che è rafforzata dal quarto comma dell’articolo 118 della Costituzione, il quale precisa ulteriormente che è “favorita” “l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. Insomma “l’appartenenza” della sovranità e il suo “esercizio” spettano soltanto al Popolo, il quale si avvale, a tal fine, di diverse modalità, primo fra le quali il ricorso all’istituto della rappresentanza parlamentare.
Se ne deve trarre la conseguenza che “l’appartenenza” della sovranità al popolo, e il suo “esercizio” nell’interesse del Popolo, sono valori fondamentali e inviolabili, da difendere con tutti i mezzi posti a disposizione dalla stessa Costituzione.
Una precisa “tutela” dell’appartenenza della sovranità “al Popolo”, si nota agevolmente nell’articolo 72 della Costituzione, il quale, dopo aver disciplinato procedure, per così dire, abbreviate, per la emanazione delle leggi, puntualizza, al quarto comma, che “la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge “in materia costituzionale ed elettorale” e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi”. Come si nota, si tratta di precisi limiti posti alla rappresentanza parlamentare, al fine di assicurare una maggiore tutela della “sovranità popolare”, nelle materie in cui quest’ultima viene, per così dire, in maggiore esposizione. Ma molte altre, come presto si vedrà, sono le disposizioni che difendono “l’appartenenza” al Popolo della sovranità e, si ripete, il suo “esercizio”, nell’interesse del popolo sovrano.
Violazioni formali e sostanziali della Costituzione da parte della legge elettorale detta “Rosatellum”
Ciò detto, l’approvazione della legge elettorale “Rosatellum”, avvenuta con tre colpi di “fiducia” alla Camera e cinque colpi di “fiducia” al Senato, appare come qualcosa di assolutamente fuori del prevedibile, in quanto, anziché tutelare la “appartenenza” della sovranità al popolo e il suo corretto “esercizio” nell’interesse di questi, molto visibilmente calpesta e si impadronisce dei “poteri sovrani” del Popolo stesso, platealmente violando norme imperative della nostra Costituzione.
La prima plateale violazione costituzionale, con contemporanea invasione dei poteri sovrani del Popolo, è quella dell’articolo 72 della Costituzione. Infatti, come si è accennato, il Parlamento (e cioè l’Organo dello Stato comunità che dovrebbe rappresentare e tutelare gli interessi del Popolo) è stato costretto ad approvare una legge elettorale, a causa delle otto “mozioni di fiducia” poste dal governo, in palese contrasto con la tutela della sovranità popolare, considerata sia sotto l’aspetto dell’appartenenza sia sotto l’aspetto del suo esercizio. Con questo strumento, non previsto in Costituzione, ma dai Regolamenti parlamentari (generalmente, per consentire di convertire in legge i decreti legge entro sessanta giorni dalla loro emanazione), in realtà è stata coartata la volontà del Parlamento, poiché esso è stato costretto a scegliere tra la eventuale approvazione della legge senza altre conseguenze, o la sua non approvazione produttiva di una “crisi di governo”. In altri termini, il Parlamento è stato posto nell’impossibilità di votare contro la legge elettorale in esame. Ed è da porre in evidenza che il Parlamento, obbedendo al Governo, si è assunto la responsabilità dell’operato, in quanto è stata la maggioranza parlamentare che nella realtà, approvando la legge, ha platealmente violato il citato articolo 72, quarto comma, della Costituzione.
Non meno invasivo dei “poteri sovrani” del Popolo è poi il “contenuto” di questa legge. In sostanza è stato tolto al Popolo italiano il potere, fondamentale in democrazia, di scegliere i propri rappresentanti, quei soggetti cioè cui affidare la “rappresentanza politica” degli interessi del Popolo. Infatti, non c’è traccia delle “preferenze” da esprimersi sui candidati da parte degli elettori. Si parla soltanto di una quota maggioritaria di due terzi e di una quota proporzionale di un terzo, per le quali saranno i partiti a proporre i loro “listini bloccati”. Come se ciò non bastasse, si prevede che il voto dato per la quota maggioritaria, votando nei collegi uninominali, vale anche per il voto da ripartire per la quota proporzionale. In altri termini, è vietato il cosiddetto “voto disgiunto”, nel senso di permettere all’elettore di votare un candidato del collegio uninominale facente parte di una certa lista e di poter scegliere per la quota proporzionale anche un candidato appartenente a una lista diversa. Il colmo si raggiunge poi nella previsione che consente di candidarsi in cinque collegi proporzionali diversi, oltre che nel collegio uninominale, con l’assurda conseguenza che i “partiti” potranno “blindare” alcuni nomi presentandoli fino a sei volte.
Insomma, con questa legge, il sommo “potere sovrano” del popolo, quello di eleggere liberamente i propri “rappresentanti”, è passato ai “partiti”, i quali sono posti in grado di strumentalizzare il voto popolare in vista delle loro spartizioni di potere.
E tutto questo avviene attraverso patenti violazioni delle disposizioni costituzionali. Violato è innanzitutto l’articolo 3 della Costituzione…
Continua…
su PUNTOZERO nr. 9
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IN QUESTO NUMERO:
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All’insaputa degli italiani Matteo Renzi e Ivan Scalfarotto il 31 marzo 2016 a Boston, senza alcun mandato elettorale e parlamentare, e senza informare prima ben 61 milioni di italiani, hanno siglato un accordo segreto con l'IBM.
SOVRANITÀ POPOLARE E LEGGE ELETTORALE ROSATELLUM
di Paolo Maddalena
Il secondo comma dell’art. 1 della Costituzione recita, infatti, che la sovranità “appartiene” al Popolo, che “la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.
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