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Battaglia Terme

Equitalia: nulle le cartelle spedite dopo il 2008

Dopo la sentenza del TAR del Lazio, che annullava le cartelle di Equitalia non redatte o firmate da un dirigente, apprendiamo ora dell’esistenza di due precedenti sentenze, di cui mai si è fatto accenno sui mezzi di informazione generalisti, che annullano quasi tutte le cartelle di Equitalia presentate dopo giugno 2008. Chi lo spiegherà alle tante persone vittima di questo strozzinaggio legalizzato, comprese quelle che si sono tolte la vita nella disperazione?

Redazione

Ciao Fratello Caro

Una gran bella Sentenza scovata dal nostro Fratello Bruno: Onore a te ed al Tuo Essere! Namastè.

La Cassazione Civile Tributaria n. 4516 del 22 febbraio 2012, stabilisce che la cartella di pagamento non può limitarsi a riportare la cifra globale degli interessi dovuti. Al contrario, in essa deve essere indicato come si è arrivati ad un dato calcolo, specificando le singole aliquote a base delle annualità prese in considerazione. L’operato di Equitalia non deve risultare ricostruibile soltanto attraverso difficili indagini che non competono al contribuente, perché se così fosse, risulterebbe violato il diritto di difesa del destinatario dell’atto.

La Cassazione ha precisato che sono illegittimi tutti gli atti di riscossione notificati dopo giugno 2008, se privi dell’indicazione della base di calcolo degli interessi: quindi sono tutte illegittime le cartelle Equitalia notificate dopo giugno 2008.

ed anche:

La Commissione Tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 92 del 1° ottobre 2012, ha stabilito che l’atto di riscossione deve indicare tutti quegli elementi che consentano al contribuente di verificare la correttezza dei calcoli effettuati dal concessionario.

Mmmm. Mi sà di N.A.C……

Ancora Da Bruno:

“Bene ora cambiando il soggetto da Equitalia leggiamo insieme, BANCHE . Il prodotto non cambia.!”

Con le BANCHE E’ la stessa cosa!

Ovvero in Cassazione qualcuno ha fatto ricorso citando Equitalia ed ha vinto,come abbiamo visto, ergo se qualcuno arrivasse per Cassazione a citare la/le Banche il dispositivo di Sentenza non può che essere uguale. Invertendo l’ordine dei fattori, il prodotto non cambia.

Capisci Sandro, la forza della N.A.C., noi ti notifichiamo che sappiamo quello che tu sai, Tu sai di essere a posto? No?

Allora, sai anche che perderesti in caso di citazione in giudizio. Quindi abbandoni  Nave ed equipaggio. Alla Schettino per intenderci.

Ecco che “succede l’insperato”, ovvero si dileguano nel silenzio, preferendo la via dell’esilio a quella del disonore ma io aggiungo della Pubblicità, perché di Onore hanno ben poco, si perché Loro è proprio di questa che hanno Terrore.

Più persone lo vengono a sapere, più danni  Noi riceviamo! Allora stiamo zitti che è meglio. Così ragionano Loro.

Con Amore

Sandro di Gaia

Fonte: movimentosovrano.blogspot.it



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